Art. 11.
                       (Disposizioni finali).
   1. Le modalita' di attuazione delle disposizioni degli articoli da
6  a  10  sono  definite  con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, sentito il consiglio di
amministrazione  dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
   2.   I   servizi   comunali  di  anagrafe  dello  stato  civile  e
l'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato collaborano con l'INAIL,
secondo  modalita'  stabilite con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno  e  delle  finanze,  per  l'individuazione delle persone
soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3,
e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il
decreto  o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di
cui al comma 1.
   3.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  sentito  il parere del comitato amministratore del Fondo,
modifica  l'entita'  del  premio  assicurativo e i limiti reddituali,
rispettivamente  previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo
di   assicurare  l'equilibrio  finanziario  ed  economico  del  Fondo
medesimo.
   4.  Il  comitato  amministratore  del Fondo e' istituito entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   5.  L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle
prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo
alla  data  di  emanazione  dei  decreti  di  cui  ai commi 1 e 2 del
presente articolo.