Art. 11. (Disposizioni finali). 1. Le modalita' di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalita' stabilite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entita' del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo. 4. Il comitato amministratore del Fondo e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.