Art. 12.
                      (Copertura finanziaria).
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
determinato  in  lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000
milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
   a)  quanto  a  lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800
milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b)  quanto  a  lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200
milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  29-quater  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione della presente
legge.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 3 dicembre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema, Presidente  del  Consiglio
                                             dei Ministri
                                  Salvi, Ministro  del lavoro e della
                                          previdenza sociale
                                  Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
             Nota all'art. 12:
                 - L'art.  29-quater  del  decreto-legge  31 dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio  1997,  n.  30  (Disposizioni  urgenti  in materia
          tributaria,  finanziaria  e contabile a completamento della
          manovra  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1997),  e'  il
          seguente:
                 "Art.     29-quater    (Integrazione    del    Fondo
          occupazione). - 1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e'
          incrementato  di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire
          494  miliardi  per  l'anno  1998  e  di lire 739 miliardi a
          decorrere  dall'anno  1999.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1997-1999, al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro  per  l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri".