Art. 2.
(Riordino della disciplina in materia   di  sicurezza  e  prevenzione
                                negli
                   ambienti di civile abitazione).
   1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data   di   entrata   in   vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza   sociale,   dei   lavori  pubblici,  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo
recante  un  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti
di  civile  abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il
coordinamento  delle  disposizioni  stesse ed indicando espressamente
tutte le disposizioni abrogate.
   2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' le
competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
 
             Nota all'art. 2:
                 - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
                 "Art.  14. - 1.  I  decreti legislativi adottati dal
          Governo  ai  sensi  dell'art.  76  della  Costituzione sono
          emanati    dal   Presidente   della   Repubblica   con   la
          denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione,
          nel   preambolo,   della   legge   di   delegazione,  della
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  e degli altri
          adempimenti  del  procedimento  prescritti  dalla  legge di
          delegazione.
                 2. L'emanazione   del   decreto   legislativo   deve
          avvenire   entro   il   termine   fissato  dalla  legge  di
          delegazione;  il testo del decreto legislativo adottato dal
          Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
          sua emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
                 3. Se  la  delega  legislativa  si  riferisce ad una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
                 4. In  ogni  caso,  qualora  il termine previsto per
          l'esercizio  della delega ecceda in due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".