Art. 3.
            (Funzioni del Servizio sanitario nazionale).
   1.  E'  compito  del  Servizio  sanitario  nazionale  promuovere a
livello  territoriale  la  sicurezza  e  la  salute negli ambienti di
civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo
5,  comma  1,  sviluppare  una  adeguata  azione  di  informazione ed
educazione  per  la  prevenzione  delle  cause  di  nocivita' e degli
infortuni negli ambienti di civile abitazione.
   2. Ai fini di cui alla presente legge, e' compito del dipartimento
per   la   prevenzione  di  ogni  unita'  sanitaria  locale,  di  cui
all'articolo  7  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni,  ai  sensi dell'articolo 20 della legge 23
dicembre  1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione
con  i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base,
l'esercizio delle funzioni per:
   a)  l'assistenza  per  la  prevenzione  delle cause di nocivita' e
degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
   b)  l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si
possono determinare nei predetti ambienti;
   c)  la  promozione  e l'organizzazione di iniziative di educazione
sanitaria nei confronti della popolazione;
   d)  il  coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei
servizi,  dei  presidi e delle unita' operative tesi ad assicurare le
necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.
   3.  L'esercizio  delle  funzioni di cui al comma 2 si realizza nei
limiti  delle risorse gia' destinate allo scopo nell'ambito del Fondo
sanitario nazionale.
   4.  Il  dipartimento  per  la  prevenzione  delle unita' sanitarie
locali   si   avvale   dei   presidi  multizonali  di  prevenzione  o
dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente,
ove  istituita,  con riferimento ai bacini di utenza piu' ampi di una
singola unita' sanitaria locale.
   5.   Sulla   base   dei   programmi   determinati  dalle  regioni,
nell'esercizio  delle  loro funzioni di indirizzo e di coordinamento,
il  dipartimento  per  la prevenzione operante presso ciascuna unita'
sanitaria  locale  e' preposto alla realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo.
   6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  promuove una conferenza nazionale al fine di
verificare  i  risultati  raggiunti, di programmare gli interventi di
cui  al presente articolo e di determinare l'entita' delle risorse ad
essi destinate.
 
             Note all'art. 3:
                 - Il  testo  dell'art.  7 del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), e' il seguente:
                 "Art.       7      (Presidi      multizonali      di
          prevenzione). - 1. La   legge   regionale   attribusce   la
          gestione  dei  presidi  multizonali  di  prevenzione  ad un
          apposito  organismo  per la prevenzione, unico per tutto il
          territorio regionale, costituito secondo i princi'pi di cui
          all'art.  3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello
          stesso  articolo.  Per  le  specifiche funzioni allo stesso
          attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga
          a  quanto  previsto  all'art.  3,  e'  denominato direttore
          tecnico  sanitario  ed e' un laureato appartenente al ruolo
          sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume
          la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed
          e'   costituito   da   laureati   del   ruolo  sanitario  e
          professionale,  nonche'  da una rappresentanza del restante
          personale tecnico.
                 2.  Al  fine  di  assicurare  indirizzi  omogenei ai
          controlli  ed  alla prevenzione nonche' di pervenire ad una
          idonea  strumentazione  e  dotazione  tecnica  su  tutto il
          territorio  regionale, le regioni riorganizzano gli attuali
          presidi  multizonali  di  prevenzione  secondo  i  seguenti
          princi'pi e criteri:
                   a) definire   l'ambito  territoriale  dei  presidi
          multizonali di prevenzione, di norma su base provinciale;
                   b) riorganizzare    i   presidi   multizonali   di
          prevenzione  su base dipartimentale articolandoli in almeno
          due sezioni, delle quali una per la prevenzione ambientale,
          che svolgono, in ragione delle specifiche competenze, anche
          funzione  di  consulenza  e di supporto del Ministero della
          sanita' e del Ministero dell'ambiente;
                   c) attribuire  ai dipartimenti di cui alla lettera
          b),  secondo  il  criterio  di  ripartizione in sezioni, le
          funzioni  di coordinamento tecnico dei servizi delle unita'
          sanitarie  locali  di  cui  alla  lettera  e),  nonche'  di
          consulenza   e   supporto   a   comuni,  province  e  altre
          amministrazioni pubbliche;
                   d) prevedere   che  i  dipartimenti  di  cui  alla
          lettera  b)  svolgano  attivita'  di analisi sulla base dei
          programmi  regionali ovvero a richiesta dei soggetti di cui
          alle  lettere  b)  e  c)  nonche' su richiesta delle unita'
          sanitarie locali;
                   e) riorganizzare  gli attuali servizi delle unita'
          sanitarie  locali  che  svolgono le funzioni previste dagli
          articoli  16,  20,  21  e 22 della legge n. 833/1978, fatte
          salve   le  competenze  attribuite  dalla  legge  ad  altre
          autorita', in un apposito dipartimento per la prevenzione;
                   f) articolare  il dipartimento di cui alla lettera
          e) almeno nei seguenti servizi:
                     1) prevenzione ambientale;
                     2) igiene degli alimenti;
                     3)  prevenzione  e  sicurezza  degli ambienti di
          lavoro;
                     4) igiene e sanita' pubblica;
                     5)  veterinari,  articolati  distintamente nelle
          tre  aree  funzionali  della  sanita'  animale, dell'igiene
          della   produzione,   trasformazione,  commercializzazione,
          conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
          e  loro  derivati,  e dell'igiene degli allevamenti e delle
          produzioni zootecniche.
                 3.   I   servizi   veterinari   si  avvalgono  delle
          prestazioni   e  della  collaborazione  tecnico-scientifica
          degli    istituti    zooprofilattici    sperimentali.    La
          programmazione regionale individua le modalita' di raccordo
          funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti
          zooprofilattici   per   il   coordinamento   tecnico  delle
          attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
                 4.   Le   attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento
          necessarie  per  assicurare  la  uniforme  attuazione delle
          normative comunitarie e degli organismi internazionali sono
          assicurate congiuntamente dal Ministero della sanita' e dal
          Ministero  dell'ambiente  che si avvalgono, per gli aspetti
          di   competenza,   dell'Istituto   superiore   di  sanita',
          dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del  lavoro,  degli  Istituti di ricerca del C.N.R. e dell'
          E.N.E.A., e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
                 5.   I   dipartimenti  di  prevenzione,  tramite  la
          regione,   acquisiscono   dall'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  e dall'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei
          rischi  per la tutela della salute e per la sicurezza degli
          ambienti    di    lavoro.    L'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro garantisce
          la   trasmissione   delle   anzidette   informazioni  anche
          attraverso strumenti telematici".
                 - Il  testo  dell'art.  20  della  legge 23 dicembre
          1978,   n.   833   (Istituzione   del   Servizio  sanitario
          nazionale), e' il seguente:
                 "Art.  20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita'
          di prevenzione comprendono:
                   a) la   individuazione,   l'accertamento   ed   il
          controllo  dei  fattori di nocivita', di pericolosita' e di
          deterioramento  negli  ambienti  di  vita  e  di lavoro, in
          applicazione  delle  norme di legge vigenti in materia e al
          fine   di   garantire   il   rispetto  dei  limiti  massimi
          inderogabili  di  cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche'
          al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
          dell'art.  27;  i  predetti  compiti  sono realizzati anche
          mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
          di   protezione   prodotti,  installati  o  utilizzati  nel
          territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
          funzioni definite dall'art. 14;
                   b) la   comunicazione  dei  dati  accertati  e  la
          diffusione  della loro conoscenza, anche a livello di luogo
          di  lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che
          tramite  gli  organi  del  decentramento  comunale, ai fini
          anche  di una corretta gestione degli strumenti informativi
          di   cui   al  successivo  art.  27,  e  le  rappresentanze
          sindacali;
                   c) la     indicazione    delle    misure    idonee
          all'eliminazione  dei  fattori di rischio ed al risanamento
          di ambienti di vita e di lavoro in applicazione delle norme
          di  legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita'
          delegate  ai  sensi del primo comma, lettere a), b), c), d)
          ed e) dell'art. 7;
                   d) la   formulazione   di  mappe  di  rischio  con
          l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti
          nel    ciclo   produttivo   e   le   loro   caratteristiche
          tossicologiche   ed   i   possibili   effetti  sull'uomo  e
          sull'ambiente;
                   e) la  profilassi degli eventi morbosi, attraverso
          l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
                   f) la  verifica,  secondo  le  modalita'  previste
          dalle  leggi  e  dai  regolamenti, della compatibilita' dei
          piani   urbanistici   e   dei   progetti   di  insediamenti
          industriali  e  di  attivita'  produttive  in genere con le
          esigenze   di   tutela   dell'ambiente   sotto  il  profilo
          igienico-sanitario   e   di   difesa   della  salute  della
          popolazione e dei lavoratori interessati.
                 Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per
          l'attivita'  di  prevenzione  le  unita'  sanitarie locali,
          garantendo  per quanto alla lettera d) del precedente comma
          la  tutela  del  segreto  industriale  si  avvalgono  degli
          operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi
          specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
          degli  operatori  che,  nell'ambito  delle  loro competenze
          tecniche  e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi,
          cura e riabilitazione.
                 Gli  interventi  di  prevenzione  all'interno  degli
          ambienti  di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione
          e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la
          salute  e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
          particolarita'  del  lavoro  e  non  previste da specifiche
          norme  di  legge,  sono  effettuati  sulla base di esigenze
          verificate  congiuntamente  con le rappresentanze sindacali
          ed  il  datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
          contratti   o   accordi  collettivi  applicati  nell'unita'
          produttiva".