Art. 3. (Funzioni del Servizio sanitario nazionale). 1. E' compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. 2. Ai fini di cui alla presente legge, e' compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unita' sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per: a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione; b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti; c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione; d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unita' operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza. 3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. 4. Il dipartimento per la prevenzione delle unita' sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza piu' ampi di una singola unita' sanitaria locale. 5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unita' sanitaria locale e' preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entita' delle risorse ad essi destinate.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 7 (Presidi multizonali di prevenzione). - 1. La legge regionale attribusce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i princi'pi di cui all'art. 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto all'art. 3, e' denominato direttore tecnico sanitario ed e' un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed e' costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonche' da una rappresentanza del restante personale tecnico. 2. Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai controlli ed alla prevenzione nonche' di pervenire ad una idonea strumentazione e dotazione tecnica su tutto il territorio regionale, le regioni riorganizzano gli attuali presidi multizonali di prevenzione secondo i seguenti princi'pi e criteri: a) definire l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione, di norma su base provinciale; b) riorganizzare i presidi multizonali di prevenzione su base dipartimentale articolandoli in almeno due sezioni, delle quali una per la prevenzione ambientale, che svolgono, in ragione delle specifiche competenze, anche funzione di consulenza e di supporto del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente; c) attribuire ai dipartimenti di cui alla lettera b), secondo il criterio di ripartizione in sezioni, le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali di cui alla lettera e), nonche' di consulenza e supporto a comuni, province e altre amministrazioni pubbliche; d) prevedere che i dipartimenti di cui alla lettera b) svolgano attivita' di analisi sulla base dei programmi regionali ovvero a richiesta dei soggetti di cui alle lettere b) e c) nonche' su richiesta delle unita' sanitarie locali; e) riorganizzare gli attuali servizi delle unita' sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/1978, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorita', in un apposito dipartimento per la prevenzione; f) articolare il dipartimento di cui alla lettera e) almeno nei seguenti servizi: 1) prevenzione ambientale; 2) igiene degli alimenti; 3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 4) igiene e sanita' pubblica; 5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 3. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento tecnico delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 4. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate congiuntamente dal Ministero della sanita' e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricerca del C.N.R. e dell' E.N.E.A., e degli istituti zooprofilattici sperimentali. 5. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici". - Il testo dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di prevenzione comprendono: a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche' al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'art. 14; b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo art. 27, e le rappresentanze sindacali; c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 7; d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente; e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza; f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva".