Art. 7.
                    (Assicurazione obbligatoria).
   1.  E'  istituita  l'assicurazione  obbligatoria per la tutela dal
rischio  infortunistico  per  invalidita'  permanente  derivante  dal
lavoro   svolto   in   ambito   domestico,   di   seguito  denominata
"assicurazione".
   2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL.
   3.  Sono  soggette  all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le
persone  di  eta'  compresa  tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via
esclusiva attivita' di lavoro in ambito domestico.
   4.   L'assicurazione  comprende  i  casi  di  infortunio  avvenuti
nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia
derivata  una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 33 per
cento.  Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al
di fuori del territorio nazionale.
   5.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e
con  le  altre  modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se
l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione
nell'assicurazione   dei  casi  di  infortunio  mortale  e,  in  caso
affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.