Art. 7. (Assicurazione obbligatoria). 1. E' istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione". 2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL. 3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attivita' di lavoro in ambito domestico. 4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.