ART. 13.
         (Stato di previsione del Ministero dell'industria,
     del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno   finanziario  2000,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 13).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita'
previsionale  di  base  "Rimborso  di  anticipazioni e riscossione di
crediti"  di  pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento
degli  incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata
sono  correlativamente  iscritti in termini di competenza e di cassa,
con   decreti   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   nello   specifico   fondo   nell'ambito
dell'unita'   previsionale   di   base   "Fondo   per   l'innovazione
tecnologica"    (investimenti)    di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Coordinamento  degli  incentivi alle imprese" dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  in  connessione  al  rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
  3.  Per  l'attuazione  dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti  variazioni  all'entrata  del bilancio dello Stato ed allo
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno 2000.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione    nello    stato    di   previsione   del   Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'anno
finanziario  2000, delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  e'  autorizzato  a provvedere, con propri decreti,
alla   riassegnazione   nello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'anno
finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  in  relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991,  n. 421, noncheĀ‚ all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
  6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410,
convertito  dalla  legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore
della  Societa'  di  promozione industriale (SPI) ai sensi del citato
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.