ART. 16. 
(Stato di previsione  del  Ministero  della  sanita'  e  disposizioni
                             relative). 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2000, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). 
  2. Alle spese di cui all'unita'  previsionale  di  base  "Programmi
anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro  di  responsabilita'
"Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della
sanita' si applicano, per l'anno finanziario  2000,  le  disposizioni
contenute nel secondo comma dell'articolo 36  del  regio  decreto  18
novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, sulla contabilita'
generale dello Stato. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione alla pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della  sanit...   per   l'anno
finanziario 2000, delle somme versate in  entrata  dalle  Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi sanitari  per  il  funzionamento
della  Commissione  centrale  per  gli   esercenti   le   professioni
sanitarie. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, su proposta del Ministro della sanita', e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero  della  sanita',  per
l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attivita'
di ricerca o  sperimentazione,  delle  unita'  previsionali  di  base
"Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di  pertinenza  del
centro di  responsabilita'  "Organizzazione,  bilancio  e  personale"
dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a
quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno  finanziario  2000,
con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti  unita'  previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per  le
attivita' di controllo,  di  programmazione,  di  informazione  e  di
educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  noncheĀ‚  dell'Istituto
superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e
la sicurezza del lavoro. 
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, su proposta del Ministro della sanita', e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali
di base, dello stato di previsione del Ministero della  sanita',  per
l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attivita'
relative ai prelievi e trapianti di organi e di  tessuti  dell'unita'
previsionale di base "PrelieviĀ‚ trapianti di  organi  e  tessuti"  di
pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio  e
personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita',  in
relazione a quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91.