ART. 16. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). 2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programmi anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanit... per l'anno finanziario 2000, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2000, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, noncheĀ dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti dell'unita' previsionale di base "PrelieviĀ trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91.