ART. 2. (Stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono parimenti confermate le competenze relative all'attivita' di controllo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegna per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.333 miliardi. 5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi. 6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi. 7. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Mini- stero del tesoro, del bilancio e della pro- grammazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.601.452.068.000, lire 1.200.000.000.000, lire 1.099.322.000.000 e lire 10.000.000.000.000. 10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12. Le spese per le quali pu esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dogane e imposte indirette" dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base di cui al comma 13 "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000. 16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi venti nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Intese istituzionali di programma" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi. 17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157. 19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994. 20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. 26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile o (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' a Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'. 28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro", cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' n. 16 "Gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri". 30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.