ART. 2.
            (Stato di previsione del Ministero del tesoro
                 del bilancio e della programmazione
                 economica e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000,  in conformita' dell'annesso stato di
previsione   (Tabella  n.  2).  Per  l'anno  2000  e'  confermata  la
competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti
concernenti  la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri. Sono parimenti confermate le
competenze relative all'attivita' di controllo.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  ripartire, con propri decreti, fra gli
stati  di  previsione  delle varie Amministrazioni statali i seguenti
specifici   fondi   da   ripartire   di   pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  2000:  Fondo  da
ripartire   per   fronteggiare   spese   derivanti   da   eccezionali
inderogabili   esigenze   di   servizio,   Fondo   da  ripartire  per
l'attuazione  dei  contratti  delle  Amministrazioni statali anche ad
ordinamento  autonomo,  Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi
professionali  e  per  le polizze assicurative degli incaricati della
progettazione   di   opere   pubbliche   e  Fondo  da  ripartire  per
l'attribuzione  dell'assegna  per  il  nucleo familiare iscritti, per
competenza  e  cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base
"Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei
programmi  di  infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di
comune  difesa  iscritto,  per  competenza e cassa, nell'ambito delle
unita'  previsionali  di  base  "Accordi  e organismi internazionali"
(interventi);  Fondo  occorrente  per  l'attuazione  dell'ordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione
ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"  (interventi);  Fondo  da
ripartire  in  favore  dei  militari  infortunati o caduti durante il
periodo  di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli
interventi  volti  a  favorire  la  cessione  incentivata  di impresa
iscritti,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  (interventi); Fondo da
ripartire  per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della
legge  18  maggio  1989,  n.  183,  iscritto, per competenza e cassa,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Difesa  del suolo"
(investimenti).   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  ai  bilanci  delle  aziende  autonome le variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  sentiti  i  Ministri  dei trasporti e della navigazione e
della  difesa,  e'  autorizzato  a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento  alle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione  del  Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000,
dello  specifico  stanziamento  iscritto,  per  competenza  e  cassa,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Ente  nazionale di
assistenza   al  volo"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, in relazione
all'effettivo  fabbisogno  dipendente  dal trasferimento dal predetto
Ministero  della  difesa  all'"Ente nazionale di assistenza al volo",
delle  funzioni  previste  dagli  articoli  3  e  4  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
  4.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.333 miliardi.
  5.   Il  limite  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili
dall'Istituto  per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
ai  sensi  dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo
per  le  garanzie  di durata sino a ventiquattro mesi, e' fissato per
l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.
  6.   Il  limite  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili
dal  SACE  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 2, del medesimo decreto
legislativo  per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi
e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi.
  7.  Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a
rilasciare  garanzie  entro  una  quota  massima  del 10 per cento di
ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento  ad  altre  unita'  previsionali di base dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  2000 delle somme
iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita'
previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di
responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
  9.  Gli  importi  dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Mini-  stero  del  tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione   economica  sono  stabiliti,  rispettivamente,  in  lire
3.601.452.068.000,  lire  1.200.000.000.000, lire 1.099.322.000.000 e
lire 10.000.000.000.000.
  10.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle
descritte  nell'elenco  n.  1,  annesso  allo stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  11.  Con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  da  emanare  in applicazione del disposto
dell'articolo  12,  commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978,
n.  468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle
unita'   previsionali   di   base   di   pertinenza   dei  centri  di
responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte,
rispettivamente,  negli  elenchi  n.  2 e n. 3, annessi allo stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  12.  Le  spese  per  le  quali pu• esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni,  sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  13.  Gli  importi  di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di
consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di
accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dogane  e imposte indirette" dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione  del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970)
nonche‚   per   importi   di  compensazione  monetaria,  e'  imputata
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000,  sul  conto  di tesoreria denominato:
"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
  14.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base  di  cui  al  comma 13 "Risorse proprie Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  15.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di   residui,   competenza  e  cassa,  per  la  ripartizione  tra  le
Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Ragioneria  generale dello Stato" dello
stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000.
  16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario  2000,  relative  ai  seguenti  fondi  da  ripartire  non
utilizzate  al  termine  dell'esercizio sono conservate nel conto dei
residui  per  essere  utilizzate  nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire  per  l'attivazione  dei  contratti,  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Personale" (oneri comuni); Fondo
occorrente  per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni
a  statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  "Fondo  attuazione  ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"
(interventi);  Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione della legge 11
febbraio  1992,  n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita previsionale
di  base  "Interventi  diversi"  (interventi); Fondo da ripartire per
interventi  venti  nelle  aree  depresse  e Fondo da ripartire per la
concessione  di  borse  di  lavoro,  di  prestiti  d'onore  e  per la
promozione  d'impresa,  iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Aree  depresse"  (investimenti);  Fondo  da  ripartire  in
relazione   alle   intese   istituzionali   di   programma,  iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Intese istituzionali di
programma"  (investimenti).  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  Amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti fondi.
  17.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica  per  l'anno  2000  e'
stabilita  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni di bilancio.
  18.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale di base "Interventi diversi"
(interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario   2000,  delle  somme  affluite  all'entrata  per  essere
destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11 febbraio 1992 n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con
propri  decreti,  alla  ripartizione del predetto fondo in attuazione
dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  19.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione   all'unita'   previsionale   di  base  "Acquedotti  e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000  delle  somme affluite all'entrata del
bilancio  dello  Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di
cui  all'articolo  18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
  20.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale di base "Ammortamento titoli
di  Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
2000,  delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.
  21.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  a  provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo
sanitario   nazionale"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  2000 delle somme
versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
  22.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   e'   autorizzato   ad   effettuare   il  riparto  tra  le
Amministrazioni   interessate,   nonche‚   le   eventuali  successive
variazioni,  dello  specifico  stanziamento  concernente  la somma da
ripartire  tra  le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire
ai   minori   finanziamenti   decisi  dalla  Banca  europea  per  gli
investimenti  relativamente  ai progetti immediatamente eseguibili di
cui  all'articolo  21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in
termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale
di   base  "Progetti  immediatamente  eseguibili"  (investimenti)  di
pertinenza  del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di
coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, e successive modificazioni, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti,  le variazioni di
bilancio  in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla
ripartizione  tra  le  Amministrazioni interessate del fondo iscritto
nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  in
relazione  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2 della legge 2
maggio 1990, n. 102.
  24.   Le   somme   dovute   dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  33  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, sono versate
nell'ambito  della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Tesoro" (Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di
previsione  dell'entrata  (cap.  3689),  per  essere correlativamente
iscritte,  in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
del   tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica,
nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di  base  "Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  25.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di  residui,  competenza  e  cassa,  le  variazioni  compensative  di
bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo  127 del testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
  26.  Ai  fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui,
competenza  e  cassa,  su  altre  unita'  previsionali di base, delle
Amministrazioni  interessate,  il  fondo  per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
per  Roma  capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'   "Roma  capitale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  27.  In  attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge
24  febbraio  1992,  n.  225, istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
"Fondo  per  la  protezione civile o (investimenti) di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  a  Protezione  civile"  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per l'anno finanziario 2000, possono essere
ripartite,  in  relazione al tipo di intervento previsto, con decreti
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro
di responsabilita'.
  28.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di   base
"Presidenza  del  Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, per l'anno
finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  destinati  dall'Unione europea alle attivita'
poste  in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
  29.  In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle
spese  gia'  attribuite  alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
confluite  nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio
dei  ministri"  nell'ambito  del  centro di responsabilita' "Tesoro",
cap.   2710,   il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  su  proposta del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri decreti,
variazioni  compensative  in  termini  di  cassa  dalla citata unita'
previsionale  di  base  "Presidenza  del Consiglio dei ministri" alle
competenti  unita'  previsionali  di base anche di nuova istituzione,
nell'ambito del centro di responsabilita' n. 16 "Gestione transitoria
delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri".
  30.  Ai  fini  dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a ripartire, con propri decreti, su altre
unita'   previsionali   di   base,   le  somme  iscritte  nell'unita'
previsionale  di  base  "Potenziamento  servizi  e  strutture" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  31.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  a
trasferire  per  l'anno  2000  alle  unita'  previsionali di base del
titolo  III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati di
previsione  delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per
competenza  e  cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base
"Rimborsi  anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza
del  centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in   relazione  agli  oneri  connessi  alle  operazioni  di  rimborso
anticipato  o  di  rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a totale o
parziale carico dello Stato.