ART. 22.
                       (Disposizioni diverse).
  1.  Per  l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unita'
previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  ad  effettuare,  con propri decreti, variazioni tra loro
compensative,  rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
  2.  Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo  20  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni,  sono  quelle  indicate  nella tabella B allegata alla
presente legge.
3.  In  relazione  all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato  ad  istituire  gli  occorrenti capitoli nelle pertinenti
unita'  previsionali  di base, anche di nuova istituzione, con propri
decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di
polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo
delle  capitanerie  di  porto,  del  Corpo  forestale  dello Stato la
composizione  della  razione  viveri  in  natura e le integrazioni di
vitto  e  di  generi  di  conforto  per i militari dei Corpi medesimi
nonche‚   per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  in  speciali
condizioni  di  servizio,  sono  determinate,  per l'anno finanziario
2000,  in  conformita'  alle tabelle allegate al decreto del Ministro
della  difesa  adottato  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  e'  autorizzato  a  trasferire,  con  propri  decreti, in
termini  di  residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di
base  "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di
pertinenza  del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di
coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000
alle   pertinenti   unita'   previsionali   di   base  dei  Ministeri
interessati,  le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale,
ai   sensi  del  quinto  comma  dell'articolo  126  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di  competenza  e  di  cassa,  le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
  7.  Ai  fini  dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti,  le  variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa
in  relazione  alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta  dei  Ministri interessati, e' autorizzato a
trasferire,  in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
le  disponibilita'  esistenti  su  altre  unita' previsionali di base
degli  stati  di previsione delle Amministrazioni competenti a favore
di  apposite  unita' previsionali di base destinate all'attuazione di
interventi  cofinanziati  dalla  Unione  europea,  nonche', di quelli
connessi  alla  realizzazione  della  Rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione.
  9.  Per  l'attuazione  dei  provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale,   delle  Amministrazioni  pubbliche,  il  Ministro  del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad   apportare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri
di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
  10.  Su  proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  da
comunicare  alle  Commissioni parlamentari competenti, negli stati di
previsione  della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso
siano  stati  interessati  dai processi di ristrutturazione di cui al
comma  9, nonche‚ previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini di competenza e di
cassa,  tra  capitoli  delle unita' previsionali di base del medesimo
centro  di  responsabilita'  amministrativa,  fatta  eccezione per le
autorizzazioni  di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per le spese in
annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate
con  legge, nonche‚ tra capitoli di unita' previsionali di base dello
stesso  stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operativita' delle Amministrazioni.
  11.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative,  in termini di competenza e di cassa, tra le competenti
unita'   previsionali   di   base   e   centri   di   responsabilita'
amministrativa   delle   Amministrazioni  interessate  per  le  spese
concernenti  la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e
le  spese  relative  alla  costituzione  e  allo sviluppo dei sistemi
medesimi.
  12.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta  dei Ministri interessati, e' autorizzato ad
apportare  in  termini  di  competenza  e  cassa, con propri decreti,
variazioni   compensative   nell'ambito   del   medesimo   centro  di
responsabilita',  tra  le  unita'  previsionali  di  base  e relativi
capitoli,  interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti
tra  i  "Titoli"  di  bilancio,  per  effetto  della  classificazione
economica   SEC,   ad   eccezione   di   quelli   concernenti   oneri
legislativamente predeterminati.
  13.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini
di  competenza  e  cassa,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni,  anche mediante riassegnazione delle somme
allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
  14.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi   nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente  dalle
Amministrazioni  dello  Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni, nonche‚ degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione,   adottati   ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo   12   maggio  1995,  n.  195,  per  quanto  concerne  il
trattamento   economico  fondamentale  ed  accessorio  del  personale
interessato.
  15.  Gli  stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e
2000,  per la corresponsione del trattamento economico accessorio del
personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate e dei Corpi di
polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del
personale  stesso,  non  utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo.   Il   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare  con propri
decreti  le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati.
  16.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione   negli  stati  di  previsione  delle  Amministrazioni
statali   interessate,   delle  somme  rimborsate  dalla  Commissione
dell'Unione   europea   per  spese  sostenute  dalle  Amministrazioni
medesime  a  carico  delle pertinenti unita' previsionali di base dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  17.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alle
variazioni  di  bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti
per  l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11,
della  legge  28  dicembre 1995, n.550, relative alla concessione dei
buoni pasto al personale del comparto Ministeri.
  18.  Al  fine  della  razionalizzazione  del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato,  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti,
variazioni  compensative  dalle  unita' previsionali "funzionamento",
per  le  spese  relative  al fitto di locali dei pertinenti centri di
responsabilita'   delle   Amministrazioni   medesime,   alla   unita'
previsionale  "Edilizia  di  servizio"  di  pertinenza  del centro di
responsabilita'  "Territorio" dello stato di previsione del Ministero
delle  finanze,  per  l'acquisto  di  immobili,  anche  attraverso la
locazione finanziaria.
  19.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'applicazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  20.  Per  l'anno finanziario 2000, le unita' previsionali di base e
le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.