ART. 3. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.3). 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2000, e' stabilito in 420. 3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unita' previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione. 4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 5. Per l'anno 2000 l'Amministrazione dei monopoli di Stato autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).