ART. 4.
                 (Stato di previsione del Ministero
              della giustizia e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2000,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili, per l'anno
finanziario  2000,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di
previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
  3.  Per  provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio,  e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di
base  "Fondo  di riserva" dello stato di previsione della spesa degli
Archivi  notarili.  I  prelevamenti  da  detta unita' previsionale di
base,  noncheĀ‚  le  iscrizioni alle competenti unita' previsionali di
base  delle  somme  prelevate, sono disposti con decreti del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  su
proposta   del   Ministro   della  giustizia.  Tali  decreti  vengono
comunicati  al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo degli
Archivi stessi.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione  delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio
dello  Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle
spese  per  le  attivita' sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria  e  dei  detenuti  e internati nell'ambito delle unita'
previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,  rieducazione  e
trasporto  detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del
centro   di   responsabilita'   "Amministrazione   penitenziaria",  e
"Funzionamento"   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Giustizia  minorile"  dello  stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2000.