ART. 6.
              (Stato di previsione del Ministero della
            pubblica istruzione e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta del Ministro della pubblica istru- zione, e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme iscritte
nell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo contratto per il comparto
scuola"  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Personale e
affari  generali  ed  amministrativi"  dello  stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione.