ART. 9.
          (Stato di previsione del Ministero dei trasporti
            e della navigazione e disposizioni relative).
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione per l'anno finanziario
2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su
proposta   del   Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  le
variazioni  di  competenza  e  di  cassa  nello  stato  di previsione
dell'entrata  ed  in  quello  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione  occorrenti  per  gli  adempimenti previsti dalla legge 6
giugno   1974,   n.   298,   e   successive   modificazioni,  noncheĀ‚
dall'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del
servizio  d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento
dei trasporti terrestri.
  3.  In  attuazione  della  legge  6  agosto 1991, n. 255, il numero
massimo  dei  militari  in  servizio  obbligatorio  di leva presso le
Capitanerie  di  porto  e'  fissato,  per l'anno finanziario 2000, in
4.035 unita'.
  4.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali piloti di complemento del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto da mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5
della  legge  7  giugno  1990,  n.  144,  e'  stabilito,  per  l'anno
finanziario 2000, in 27 unita'.
  5.  Il  numero  massimo  degli  allievi  ufficiali  del Corpo delle
capitanerie  di  porto  da mantenere alla frequenza dei corsi normali
dell'Accademia   navale,   ai   sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, e'
fissato in 65 unita'.
  6.  A  norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196, la forza organica dei militari volontari di truppa in
ferma  breve  e'  fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di
475 unita'.
  7.  Il  numero  massimo  degli  allievi marescialli del Corpo delle
capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo
12  maggio 1995, n. 196, e' determinato, per l'anno finanziario 2000,
in 120 unita'.
  8.  Nell'elenco  annesso allo stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie
di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per  l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione
di  cui  agli  articoli  20  e  44 del testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  l'amministrazione  e  la  contabilita'  dei
corpi,  istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto
2  febbraio  1928,  n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Spese  generali  di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro  di  responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato
di previsione.
  9.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita'  delle  Capitanerie  di  porto,  approvato  con regio
decreto  6  febbraio  1933,  n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza
possono  essere  versati  in  conto  corrente  postale dai funzionari
delegati.
  10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle  spese  per  la  manutenzione  ed esercizio dei mezzi nautici ed
aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed  infrastrutture
occorrenti  per  i  servizi  tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme,  di  cui  all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e
strumentali"    (funzionamento)   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno
finanziario   2000,  le  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
  11.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti, nello
stato  di  previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di
residui,  di  competenza  e  di  cassa, connesse con il trasferimento
all'Ente  nazionale  per l'aviazione civile delle somme di pertinenza
dell'Ente  medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250.