Art. 55.
        Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema
               di detenzione di misure e pesi illegali

    1.  Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole
"e'  punito  con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila"
sono   sostituite   dalle   seguenti:  "e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   lire  duecentomila  a  un  milione
duecentomila".