Art. 55. Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali 1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".