Art. 67.
          Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge
         14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai
              divieti di importazione e di esportazione

    1.  Nel  primo  comma  dell'articolo  11  del regio decreto-legge
14 novembre  1926,  n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n.
1495, le parole "e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la
multa  fino  a  lire  un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e'
punito   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".