Art. 67. Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione 1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".