Art. 2.

  1.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (I.N.P.S.), ai
fini  dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e'
tenuto   alla   verifica  delle  singole  posizioni  individuali  dei
lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento
del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa
che  procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di
richiesta   del  trattamento,  della  qualifica  rivestita  (operaio,
impiegato,  intermedio  o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita'
con  altre  prestazioni  previdenziali ed assistenziali connesse alla
sospensione  o  cessazione  dell'attivita'  lavorativa,  anche se con
oneri a carico di altro ente statale o della regione.