Art. 3. 1. La societa' predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di nove lavoratori per l'intero periodo richiesto - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.