Art. 3.

  1.  La  societa'  predetta,  nell'integrale  rispetto degli accordi
citati   in   premessa,   e'   tenuta   a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco
dettagliato  dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da
un  massimo mensile di nove lavoratori per l'intero periodo richiesto
-  con  tutti  i  dati  necessari,  nonche'  le  eventuali variazioni
all'elenco stesso.