IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1°  agosto  2002,  n.  166, che, all'art. 13, tra
l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato -  da  ultimo -  dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante
«disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere attuative adottate da questo
Comitato;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, intitolato
«codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  e  sue
modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:
   la  parte  II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
   l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n.  190,  concernente  l'attuazione  della  legge  n.  443/2001, come
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
  Visto  il  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n. 286, e visto in
particolare l'art. 2 - commi 82 e seguenti, come modificati dall'art.
1,  comma  1030,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296 - che, con
riferimento  alle  concessioni  autostradali, prescrive la stipula di
una  convenzione  unica,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  quella
originaria,  in  occasione di eventi determinati (primo aggiornamento
del piano finanziario costituente parte della convenzione accessiva a
dette concessioni o prima revisione della convenzione medesima ovvero
aggiornamenti periodici del citato piano o revisioni periodiche della
convenzione);
  Visto  il  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2008,  n.  101, che all'art.
8-duodecies  approva,  tra  le  altre,  la convenzione unica tra ANAS
S.p.a.  e  Autostrada  Torino-Alessandria-Piacenza S.p.a. (di seguito
SATAP  S.p.a.)  che  disciplina  la  progettazione,  la costruzione e
l'esercizio  della  tratta autostradale A4 Torino-Milano, convenzione
sul  cui  schema  questo Comitato aveva espresso valutazione positiva
con  delibera 29 novembre 2007, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 72/2008
S.O.);
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art.  1  della  legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle
opere  strategiche,  che  include,  nell'allegato  1,  nella  sezione
«corridoio plurimodale padano - sistemi stradali ed autostradali», la
voce  «completamento  stradale  corridoio  5»  con un costo di 136,86
milioni di euro»;
  Vista  la  delibera  25  luglio  2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  18  marzo  2005,  n.  3 (Gazzetta Ufficiale n.
207/2005),  con  la  quale  questo  Comitato ha integrato, secondo la
procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma
delle  infrastrutture  strategiche di cui alla menzionata delibera n.
121/2001,  prevedendo,  tra  l'altro,  dieci «aggiornamenti» di opere
gia'  incluse  nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la
voce  «Corridoio  5  -  Asse est-ovest Lisbona-Kiev», nell'ambito del
citato   sistema  infrastrutturale  «corridoio  plurimodale  padano»,
l'asse  autostradale  Milano-Torino, con un costo aggiuntivo di 1.120
milioni di euro;
  Vista  la  delibera  6  aprile  2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
199/2006   S.O.),   che,   nel   rivisitare  il  1°  Programma  delle
infrastrutture   strategiche,   all'allegato   2   conferma,  tra  le
articolazioni  della  menzionata voce «corridoio plurimodale padano -
sistemi stradali e autostradali», la «A4 Torino-Milano»;
  Visto  il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con
il  Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  il  14 marzo 2003, e sue modificazioni e integrazione, con
il  quale -  in  relazione  al  disposto  dell'art.  15, comma 2, del
decreto  legislativo  n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto
legislativo  n.  163/2006) -  e'  stato  costituito  il  Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte
costituzionale,   nell'esaminare  le  censure  mosse  alla  legge  n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente  dal  Governo  e  precisando che l'attivita' posta in
essere  non  vincola  la  regione  fino  a  quando l'intesa non venga
raggiunta   e   che   i  finanziamenti  concessi  all'opera  sono  da
considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
  Vista  la  nota  5  novembre  2004,  n. COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Viste  le  note 22 luglio 2008, n. 8049, e 24 luglio 2008, n. 8405,
con  le  quali  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti,
rispettivamente,  ha  proposto  l'inserimento  all'ordine  del giorno
dell'argomento  all'esame  ed ha trasmesso, tra l'altro, la relazione
istruttoria  concernente  l'intervento «Ammodernamento ed adeguamento
dell'autostrada  Torino-Milano tronco II (Novara Est-Milano) dalla pk
91+000  alla pk 127+000 - Variante di Bernate Ticino dal km 98+027 al
km   103+220»,   proponendo  l'approvazione,  con  prescrizioni,  del
relativo progetto definitivo;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta  delibera  n.  121/2001,  come  aggiornato  con  delibera n.
130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione
delle   diverse   fonti  di  finanziamento  disponibili  per  ciascun
intervento;
  Considerato      che     il     documento     di     programmazione
economico-finanziaria  (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha
espresso  parere  favorevole  con  delibera  28  giugno  2007, n. 45,
include -  nella tabella B.4, relativa alle «opere di legge Obiettivo
da   avviare   entro   il   2012» -   l'intervento   «autostrada   A4
Torino-Milano:   adeguamento  Novara-Milano  e  variante  di  Bernate
Ticino», con un costo di 372,95 milioni di euro;
  Considerato  che  l'adeguamento del tronco 2 Novara Est - Milano e'
ricompreso  nell'allegato K alla citata convenzione unica ANAS-SATAP,
contenente  l'«elenco  e  descrizione  delle  opere», con un costo di
459.716.000  euro,  di  cui  220.058.000  riferiti  alla  variante di
Bernate Ticino ora all'esame;
  Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato
dall'art.  13  della  legge  n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto n.
163/2006  attribuiscono  la  responsabilita'  dell'istruttoria  e  la
funzione  di  supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti che puo' in proposito avvalersi
di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del  Ministro  dell'economia delle
finanze;

                             Prende atto

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
  che   il  progetto,  come  evidenziato  in  premessa,  si  inquadra
nell'ambito  del  Corridoio  5  Lisbona-Kiev  e,  piu'  in dettaglio,
nell'ambito   degli  interventi  di  adeguamento  dell'autostrada  A4
Torino-Milano nel tratto tra il nodo di Novara Est e Milano, concerne
una  variante  con la quale viene risolta l'interferenza con la linea
Alta Velocita' Torino-Milano;
  che  la  variante suddetta, dello sviluppo di circa 5 km al confine
tra il Piemonte e la Lombardia, costituisce il primo lotto funzionale
della  «Variante  di  Bernate-Marcallo»  con la quale si convenne, in
sede  di  Conferenza  di  servizi  tenutasi  in data 14 luglio 2000 e
relativa  all'approvazione del progetto Alta Velocita' Torino-Milano,
di risolvere l'interferenza dell'autostrada con la linea ferroviaria;
  che   il  progetto,  in  particolare,  prevede  l'affiancamento  al
corridoio dell'Alta Velocita' Torino-Milano, mediante la dislocazione
del  tracciato  autostradale verso sud, con l'obiettivo di ridurre il
piu'  possibile  l'estensione  delle aree intercluse tra autostrada e
ferrovia;
  che il primo lotto funzionale in approvazione, denominato «Variante
di  Bernate»,  comprende  la  parte  dell'intervento  a  carico della
Concessionaria  SATAP,  mentre  il  secondo lotto funzionale sara' «a
carico TAV»;
  che  la  variante  in progetto, secondo la classificazione prevista
dal d.m. 5   novembre   2001,  risponde  alle  caratteristiche  della
categoria  A  (autostrade  in ambito extra-urbano), con 3 corsie piu'
emergenza per senso di marcia e spartitraffico centrale;
  che  il  progetto  definitivo  in  argomento e' stato approvato dal
Consiglio di amministrazione ANAS il 25 ottobre 2005;
  che  l'ANAS,  nella qualita' di soggetto aggiudicatore, con nota 28
dicembre  2005,  protocollo n. 10213, ha trasmesso al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  il  citato progetto definitivo per
l'avvio  delle procedure della «legge obiettivo» ed ha demandato alla
concessionaria  di  inoltrare  il  progetto  stesso  a tutte le altre
amministrazioni   ed  enti  interessati,  al  che  la  concessionaria
medesima  ha provveduto in data 14 febbraio 2006, procedendo altresi'
a  far  pubblicare,  in  data 30 dicembre 2005, l'avviso di avvio del
procedimento su 2 quotidiani;
  che  la regione Lombardia, con delibera di giunta 22 marzo 2006, n.
VII/002171,  ha  espresso  parere favorevole sul progetto definitivo,
condizionandolo   al  recepimento  delle  prescrizioni  e  condizioni
esplicitate  in  allegati  alla  delibera  stessa,  ed ha manifestato
favorevole   volonta'   di   intesa  in  ordine  alla  localizzazione
dell'opera;
  che  il  Ministero  istruttore  ha  indetto,  il  5 aprile 2006, la
Conferenza  di  servizi,  i  cui lavori si sono conclusi il 15 maggio
successivo;
  che la regione Piemonte, con delibera 3 aprile 2006, n. 63-2535, ha
espresso  parere  favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul
progetto e poi, con delibera 2 ottobre 2006, n. 17-3930, ha formulato
positiva  volonta' d'intesa sulla localizzazione dell'opera, del pari
con condizioni e prescrizioni;
  che  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con
nota  della  Direzione  per  la  salvaguardia  ambientale  in data 11
gennaio  2008, richiamandosi al parere favorevole, con prescrizioni e
raccomandazioni,  espresso dalla Commissione speciale VIA con nota 27
aprile   2006,   n.   GAB/2006/3426/B05  in  ordine  al  progetto  di
ammodernamento    ed    adeguamento    di   altra   tratta   contigua
dell'autostrada,  conferma  il  proprio  assenso al progetto, come da
atto  depositato  nell'ambito della gia' citata Conferenza di servizi
del  14  luglio  2000  relativa  alla «Valutazione e approvazione del
progetto della linea AV Torino-Milano»;
  che  il  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, con nota 8
novembre   2006,   n.   BAP.S02/34.19.04/20411,   si  e'  pronunziato
positivamente,   con   prescrizioni,   sul   progetto  in  argomento,
nell'ambito della valutazione favorevole formulata con riferimento ad
altra tratta dell'autostrada A4 oggetto di adeguamento;
  che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito
allegato  alla  relazione  istruttoria,  propone  le  prescrizioni  e
raccomandazioni  da  formulare  in  sede di approvazione del progetto
definitivo  in  questione, ritenendo integralmente accoglibili quelle
espresse nei pareri sopra citati;
  che   il  progetto  definitivo  in  argomento  e'  corredato  degli
elaborati  contenenti  l'indicazione  delle interferenze rilevate dal
soggetto aggiudicatore;
sotto l'aspetto attuativo:
  che, come sopra esposto, il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.a.;
  che,  secondo  il cronoprogramma riportato nella scheda ex delibera
n.  63/2003,  per  le attivita' progettuali ed autorizzative residue,
per  l'espletamento  della  gara d'appalto e per la realizzazione dei
lavori   sino   alla  messa  in  esercizio,  sono  previsti  55  mesi
complessivi;
sotto l'aspetto finanziario:
  il  costo  del  progetto,  nella  stesura  originaria approvata dal
Consiglio  di  amministrazione  dell'ANAS  nella citata seduta del 25
ottobre 2005, ammontava a 192.034.156,09 euro;
  che,  come si deduce dal quadro economico riportato nella relazione
istruttoria,   l'accoglimento   delle   prescrizioni   formulate   da
amministrazioni   ed   enti   interessati   nel  corso  dell'iter  di
approvazione  e l'incremento conseguente all'aggiornamento dei prezzi
del  listino  ANAS  2005  rispetto  a  quello  relativo all'anno 2002
assunto  a  base  del  computo del costo originario, hanno portato il
costo complessivo dell'opera a 249.487.591,01 euro;
  che  piu'  specificatamente  detto  costo - secondo il nuovo quadro
economico  redatto  in  conformita'  alle  prescrizioni  del  decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante modifiche ed integrazioni
al  decreto legislativo n. 163/2006 - e' articolato in 205.992.143,58
euro  quale  importo  a  base  d'appalto  e in euro 43.495.447,43 per
«somme a disposizione»;
  che  il  costo stesso - computato al netto delle economie derivanti
dai presumibili ribassi d'asta, stimate nella misura del 15%, come da
citata  convenzione  ANAS-SATAP  e  come  riportato  nella  scheda ex
delibera   n.   63/2003 -  viene  quantificato  in  complessivi  euro
220.058.000,00;
  che,  a quanto riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003 e come
evidenziato  nella  «nota illustrativa al piano finanziario» allegato
alla   convenzione  unica  ANAS-SATAP,  il  contributo  statale  gia'
accordato,  considerato  nel predetto piano finanziario e previsto ai
sensi  dell'art.  3 della legge n. 295/1998, della legge n. 449/1998,
dell'art. 50, comma 1, lettera g) della legge n. 448/1992 e dell'art.
144  (tabella 1) della legge n. 388/2000, pari ad euro 56.595.000, e'
destinato   alla   parziale   copertura  delle  opere  relative  alla
realizzazione della variante in approvazione;

                              Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto
legislativo  n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del
decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  327/2001,  e  sue
modificazioni e integrazioni, e' approvato - con le prescrizioni e le
raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti -   anche   ai  fini  dell'attestazione  di  compatibilita'
ambientale,  di  apposizione  del vincolo preordinato all'esproprio e
della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  il progetto definitivo
«Ammodernamento  ed  adeguamento dell'autostrada Torino-Milano tronco
II  (Novara  Est - Milano) dalla pk 91+000 alla pk 127+000 - Variante
di Bernate Ticino dal km 98+027 al km 103+220».
  Si  e'  quindi  perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,
l'intesa  tra  lo Stato e le regioni interessate sulla localizzazione
dell'opera.
  L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
  1.2.  L'importo  di  euro 249.487.591,01 - pari al costo aggiornato
dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella
precedente  «presa  d'atto» -  costituisce  il  «limite di spesa» del
progetto  approvato  al  punto  precedente  e  viene fronteggiato, in
regime di autofinanziamento, dalla concessionaria.
  1.3.  Le  prescrizioni  cui  resta  subordinata  l'approvazione del
progetto   e   le   raccomandazioni   proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti sono riportate nell'allegato 1, che
forma parte integrante della presente delibera.
  Per   quanto  concerne  le  raccomandazioni,  qualora  il  soggetto
aggiudicatore  ritenga  di  non  poter dar seguito ad alcune di esse,
fornira'  al  riguardo  puntuali motivazioni in modo da consentire al
Ministero  istruttore  di  esprimere  le  proprie  valutazioni  e  di
proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
  1.4.   L'efficacia   dell'approvazione   del  progetto  di  cui  al
precedente  punto  1.s.  e' subordinata altresi' alla stipula di atti
integrativi  alle  Intese Generali Quadro stipulate tra il Governo e,
rispettivamente, la regione Lombardia e la regione Piemonte, atti che
ricomprendano  esplicitamente  l'opera  in questione nel novero delle
infrastrutture  oggetto  di  dette intese, come previsto nella citata
sentenza  n. 303/2003 della Corte costituzionale: copia di detti atti
dovra'  essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per la programmazione e il coordinamento della politica
economica  entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  1.5. L'elenco degli elaborati progettuali relativi agli espropri e'
riportato  nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della
presente delibera.
2. Altre clausole.
  2.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.
  2.2.  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  2.3.  Il  soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto
recepimento,   nel   progetto   esecutivo,   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni   riportate   nel   menzionato  allegato:  il  citato
ministero  procedera',  a sua volta, a dare comunicazione al riguardo
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica.
  2.4.  In  relazione  alle linee guida esposte nella citata nota del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi opere, il bando di gara per l'appalto dei lavori dovra'
contenere    una    clausola    che -    fermo   restando   l'obbligo
dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati
relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto
legislativo  n.  163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle
prescrizioni  di  cui  all'art.  10  del decreto del Presidente della
Repubblica  3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti
le  verifiche  antimafia,  prevedendo -  tra l'altro - l'acquisizione
delle  informazioni  antimafia  anche  nei  confronti degli eventuali
sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti
d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione
dei   lavori:   i   contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati
nell'allegato  3  che  del pari forma parte integrante della presente
delibera.
  2.5.  Ai  sensi  della  delibera 20 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
Ufficiale  n.  276/2004),  il  CUP  assegnato all'opera dovra' essere
evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'opera stessa.
   Roma, 1° agosto 2008
                                     Il presidente delegato: Tremonti
Il segretario del C.I.P.E.: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
   Economia e finanze, foglio n. 57