IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009; Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi avversi, si e' verificata l'esondazione di fiumi e torrenti, frane e smottamenti che hanno determinato danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti viari e la perdita di vite umane, per cui risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che la natura e la violenza degli eventi avversi hanno evidenziato la vulnerabilita' dei territori ed una permanente alta esposizione ai rischi idrogeologici e idraulici di larga parte dei territori stessi; Ritenuto necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate nonche' promuovere ogni iniziativa finalizzata a limitate permanentemente l'alto rischio idrogeologico e idraulico a cui sono esposti i territori dei comuni della regione Calabria cosi come il sistema viario regionale; Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 17 febbraio 2009; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Calabria e' nominato Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa, alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di mitigazione dei rischi idrogeologici e idraulici, nonche' alla riorganizzazione del servizio regionale di protezione civile anche attraverso la pianificazione di protezione civile con particolare riferimento alle aree esposte ad alto rischio. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, dei Prefetti delle province interessate, nonche', quanto agli interventi ed alle azioni di prevenzione e difesa del rischio idraulico ed idrogeologico, dell'Azienda forestale della regione Calabria. 3. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 4. In particolare i Prefetti entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvedono: a) alla individuazione dei comuni colpiti; b) alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, ivi compresi gli interventi di somma urgenza, nonche' alla determinazione, nei medesimi termini, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione e alle strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225 del 1992, a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce Rossa Italiana nei termini di cui all'art. 7; c) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'; d) alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili; e) alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi; f) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo, anche attraverso la regione, dalle province e dai comuni interessati. 5. Al fine di promuovere un'azione coordinata di tutte le amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione e al governo del territorio per affrontare il dissesto idrogeologico ed idraulico, nonche' per garantire i necessari interventi prioritari e permanenti di mitigazione del rischio sul territorio regionale, in raccordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, il Commissario delegato provvede a costituire e coordinare un comitato di indirizzo composto, da tre rappresentanti designati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui almeno uno appartenete alla Commissione grandi rischi, da un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante designato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, da tre rappresentanti designati dalla regione Calabria di cui uno appartenente all'Autorita' di bacino regionale, da un rappresentante designato dall'ANCI e da un rappresentante designato dall'UPI. Il Commissario delegato per il coordinamento del comitato di indirizzo puo' delegare un suo rappresentante. Il Commissario delegato, per le medesime finalita' di cui al presente comma, puo' altresi' avvalersi di appositi comitati di indirizzo da costituirsi in ambito provinciale coordinati da un suo delegato e composti da almeno un rappresentante designato dalla provincia, un rappresentante designato dalla prefettura e uno in rappresentanza dei comuni, nonche' degli altri soggetti pubblici e privati ritenuti necessari. I comitati d'indirizzo sono presieduti dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto da questi designati come rappresentante o delegato. 6. Sulla base delle indicazioni acquisite ai sensi del comma 5, il Commissario delegato predispone un piano generale degli interventi, anche indifferibili ed urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumita', con la quantificazione dei relativi oneri. Il piano indica le risultanze per il ripristino della viabilita', delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, la realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi tra cui la manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua e la stabilizzazione dei versanti interessati o suscettibili di eventi franosi. 7. Il piano di cui al comma 6 puo' essere predisposto anche per stralci e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili, anche a titolo di cofinanziamento, presso le amministrazioni interessate. A tal fine le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato le risorse finanziarie eventualmente gia' assegnate per l'attuazione di interventi coincidenti con quelli ricompresi nel piano di cui al comma 6, finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento, ovvero, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti ai sensi del comma 5, ridestinare risorse finanziarie ad interventi a tutela della pubblica e privata incolumita'. 8. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 6, il Commissario delegato puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, che sono autorizzati, ove necessario, ad avvalersi delle deroghe indicate all'art. 3. 9. Laddove i beni danneggiati sono localizzati in aree ad alto rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi previsti dalla presente ordinanza di protezione civile, sono riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a provvedere entro i termini di scadenza dello stato di emergenza a recepire ed adottare i vincoli di cui ai piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonche' a predisporre ed adottare la conseguente pianificazione d'emergenza. 10. Salvo quanto stabilito dall'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 2009 ed in particolare da quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lettera f), il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, assicura che tutti i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza almeno speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture maggiormente sensibili esposte ad alto rischio idrogeologico e idraulico, in conformita' alle prescrizioni contenute nel «manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza», di cui ai decreti del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008, del 7 settembre 2007 e del 22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti. 11. Il Commissario delegato pone in essere tutti gli interventi necessari finalizzati al raccordo tra il Centro funzionale e la Sala operativa di protezione civile e il loro pieno inserimento funzionale ed organizzativo nel Servizio regionale di protezione civile, garantendo l'integrazione o il costante collegamento con la Sala operativa permanente regionale di cui all'art. 7 della legge n. 353 del 2000 ed all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3680 del 2008. 12. Anche ai fini di cui ai commi 5 e 10 il Commissario delegato, in stretto raccordo e con il supporto del Dipartimento della protezione civile, con il coinvolgimento dei centri di competenza nazionali e di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'aggiornamento della mappatura degli eventi franosi e di movimento di versante attualmente o potenzialmente in atto, anche a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile, anche tramite tecniche di interferometria satellitare e/o da terra, stabilendo le aree a rischio cosi individuate da considerarsi prioritarie al fine della pianificazione di protezione civile, delle attivita' di allertamento e di intervento di mitigazione del rischio. 13. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, procede in raccordo e con le modalita' di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009. 14. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, procede in raccordo ed ai sensi degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009. 15. Per le finalita' di cui ai commi 13 e 14 i soggetti attuatori di cui al comma 3 si avvalgono dei Sindaci dei comuni interessati. 16. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato puo' avvalersi delle informazioni e servizi disponibili presso il sistema informativo agricolo nazionale SIAN ed in particolare di quelle rese disponibili dall'AGEA e dal Corpo forestale dello Stato.