IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 gennaio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  agli  eccezionali  eventi  avversi  che  hanno  colpito il
territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;
  Considerato  che, in conseguenza dei predetti eventi avversi, si e'
verificata l'esondazione di fiumi e torrenti, frane e smottamenti che
hanno   determinato   danni   alla  viabilita',  alle  infrastrutture
pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi
e  collegamenti  viari  e  la  perdita di vite umane, per cui risulta
necessario   fronteggiare   la   situazione   determinatasi  mediante
l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Considerato  che la natura e la violenza degli eventi avversi hanno
evidenziato  la  vulnerabilita'  dei territori ed una permanente alta
esposizione  ai  rischi  idrogeologici e idraulici di larga parte dei
territori stessi;
  Ritenuto  necessario  ed urgente porre in essere i primi interventi
per  favorire  il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita delle
popolazioni    interessate   nonche'   promuovere   ogni   iniziativa
finalizzata a limitate permanentemente l'alto rischio idrogeologico e
idraulico  a  cui  sono  esposti i territori dei comuni della regione
Calabria cosi come il sistema viario regionale;
  Acquisita  l'intesa della regione Calabria con nota del 17 febbraio
2009;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.


  1.  Il  presidente  della  regione Calabria e' nominato Commissario
delegato  per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e
provvede  alla  realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al
soccorso  della  popolazione,  alla  rimozione  delle  situazioni  di
pericolo,  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eventi di cui in
premessa, alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di
mitigazione  dei  rischi  idrogeologici  e  idraulici,  nonche'  alla
riorganizzazione  del  servizio  regionale di protezione civile anche
attraverso  la  pianificazione  di  protezione civile con particolare
riferimento alle aree esposte ad alto rischio.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  Commissario  delegato, si avvale, in qualita' di
soggetti attuatori, dei Prefetti delle province interessate, nonche',
quanto  agli  interventi  ed  alle azioni di prevenzione e difesa del
rischio  idraulico  ed  idrogeologico,  dell'Azienda  forestale della
regione Calabria.
  3.  Il  Commissario  delegato  e  i  soggetti  attuatori,  per  gli
adempimenti  di  propria  competenza,  si  avvalgono, senza ulteriori
oneri,  della  collaborazione  delle  strutture regionali, degli enti
territoriali   e  non  territoriali,  nonche'  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
  4.   In   particolare   i   Prefetti   entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, provvedono:
   a) alla individuazione dei comuni colpiti;
   b)  alla  quantificazione  delle  spese  sostenute  da parte delle
amministrazioni  dei  territori  interessati  dagli eventi calamitosi
nelle  fasi  di  prima emergenza e comunque prima della pubblicazione
della  presente  ordinanza,  ivi  compresi  gli  interventi  di somma
urgenza,  nonche'  alla  determinazione,  nei medesimi termini, degli
emolumenti   spettanti   al   personale  appartenente  alla  pubblica
amministrazione  e  alle strutture operative di cui all'art. 11 della
legge  n.  225  del  1992, a fronte delle ore di lavoro straordinario
effettivamente   reso,  e  dei  rimborsi  dovuti  per  l'impiego  del
volontariato e della Croce Rossa Italiana nei termini di cui all'art.
7;
   c) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione
dei  nuclei  familiari  la  cui  abitazione  principale,  abituale  e
continuativa  sia  stata  distrutta  in  tutto o in parte, ovvero sia
stata  sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti delle competenti
autorita';
   d)  alla  quantificazione  dei  contributi  per  la  ripresa delle
attivita'  produttive  ed  economiche da parte di imprese che abbiano
subito gravi danni ai beni immobili e mobili;
   e)  alla  quantificazione  del  fabbisogno  per la concessione dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
dagli eventi calamitosi;
   f)  alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle  infrastrutture  e dai beni pubblici e privati anche sulla base
dei  dati  e delle informazioni fornite al riguardo, anche attraverso
la regione, dalle province e dai comuni interessati.
  5.   Al  fine  di  promuovere  un'azione  coordinata  di  tutte  le
amministrazioni  ordinariamente  preposte  alla gestione e al governo
del territorio per affrontare il dissesto idrogeologico ed idraulico,
nonche'  per garantire i necessari interventi prioritari e permanenti
di  mitigazione del rischio sul territorio regionale, in raccordo con
la  pianificazione esistente, anche a scala di bacino, il Commissario
delegato  provvede a costituire e coordinare un comitato di indirizzo
composto,  da  tre  rappresentanti  designati  dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
almeno   uno  appartenete  alla  Commissione  grandi  rischi,  da  un
rappresentante  designato  dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare, un rappresentante designato dal Ministero
delle  infrastrutture  e  trasporti,  da tre rappresentanti designati
dalla  regione  Calabria  di  cui  uno  appartenente all'Autorita' di
bacino  regionale,  da  un rappresentante designato dall'ANCI e da un
rappresentante  designato  dall'UPI.  Il  Commissario delegato per il
coordinamento   del  comitato  di  indirizzo  puo'  delegare  un  suo
rappresentante. Il Commissario delegato, per le medesime finalita' di
cui  al  presente comma, puo' altresi' avvalersi di appositi comitati
di  indirizzo  da  costituirsi in ambito provinciale coordinati da un
suo  delegato  e composti da almeno un rappresentante designato dalla
provincia,  un  rappresentante  designato  dalla  prefettura e uno in
rappresentanza  dei  comuni,  nonche' degli altri soggetti pubblici e
privati  ritenuti  necessari.  I comitati d'indirizzo sono presieduti
dal  Commissario  delegato,  ovvero  dal soggetto da questi designati
come rappresentante o delegato.
  6.  Sulla base delle indicazioni acquisite ai sensi del comma 5, il
Commissario  delegato  predispone un piano generale degli interventi,
anche   indifferibili  ed  urgenti,  a  salvaguardia  della  pubblica
incolumita',  con  la  quantificazione  dei  relativi oneri. Il piano
indica  le  risultanze  per  il  ripristino  della  viabilita', delle
infrastrutture,  delle  opere  e dei servizi pubblici danneggiati, la
realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione
e  di  mitigazione  dei  rischi tra cui la manutenzione straordinaria
degli  alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua e la
stabilizzazione  dei  versanti  interessati  o suscettibili di eventi
franosi.
  7.  Il  piano  di  cui al comma 6 puo' essere predisposto anche per
stralci  e  sulla  base delle risorse finanziarie disponibili, ovvero
che  si  renderanno  eventualmente  disponibili,  anche  a  titolo di
cofinanziamento, presso le amministrazioni interessate. A tal fine le
amministrazioni  e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al
Commissario   delegato  le  risorse  finanziarie  eventualmente  gia'
assegnate  per  l'attuazione  di  interventi  coincidenti  con quelli
ricompresi  nel  piano  di cui al comma 6, finalizzate al superamento
del  contesto  emergenziale  in  argomento,  ovvero, sulla base degli
elementi  di  conoscenza  acquisiti ai sensi del comma 5, ridestinare
risorse  finanziarie  ad interventi a tutela della pubblica e privata
incolumita'.
  8.  Per  la  realizzazione degli interventi ricompresi nel piano di
cui  al comma 6, il Commissario delegato puo' avvalersi di uno o piu'
soggetti   attuatori,   che  sono  autorizzati,  ove  necessario,  ad
avvalersi delle deroghe indicate all'art. 3.
  9.  Laddove  i  beni  danneggiati  sono localizzati in aree ad alto
rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi previsti
dalla presente ordinanza di protezione civile, sono riconosciuti solo
ove  il  comune  abbia  provveduto  o si impegni a provvedere entro i
termini di scadenza dello stato di emergenza a recepire ed adottare i
vincoli  di  cui  ai  piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai
sensi  del  decreto-legge  11  giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n. 267, nella propria
pianificazione  e  regolazione  urbanistica, nonche' a predisporre ed
adottare la conseguente pianificazione d'emergenza.
  10.  Salvo  quanto stabilito dall'ordinanza di protezione civile n.
3734 del 2009 ed in particolare da quanto disposto dall'art. 1, comma
3,  lettera  f),  il  Commissario  delegato, avvalendosi dei soggetti
attuatori  di  cui  al  comma  2, assicura che tutti i comuni abbiano
predisposto  i  piani  comunali  di  emergenza  almeno speditivi, che
tengano conto prioritariamente delle strutture maggiormente sensibili
esposte  ad  alto  rischio  idrogeologico e idraulico, in conformita'
alle   prescrizioni   contenute   nel   «manuale   operativo  per  la
predisposizione  di  un piano comunale o intercomunale di emergenza»,
di  cui  ai  decreti del Commissario delegato di cui all'ordinanza di
protezione  civile  n.  3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008, del 7
settembre  2007 e del 22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali
laddove esistenti.
  11.  Il  Commissario  delegato  pone in essere tutti gli interventi
necessari  finalizzati al raccordo tra il Centro funzionale e la Sala
operativa di protezione civile e il loro pieno inserimento funzionale
ed   organizzativo  nel  Servizio  regionale  di  protezione  civile,
garantendo  l'integrazione  o  il  costante  collegamento con la Sala
operativa  permanente  regionale di cui all'art. 7 della legge n. 353
del  2000  ed  all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3680
del 2008.
  12.  Anche  ai fini di cui ai commi 5 e 10 il Commissario delegato,
in  stretto  raccordo  e  con  il  supporto  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  con  il  coinvolgimento dei centri di competenza
nazionali  e  di  cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   27  febbraio  2004  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, provvede all'aggiornamento della mappatura degli eventi
franosi  e  di  movimento di versante attualmente o potenzialmente in
atto,  anche a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza di
protezione   civile,   anche   tramite  tecniche  di  interferometria
satellitare   e/o  da  terra,  stabilendo  le  aree  a  rischio  cosi
individuate  da considerarsi prioritarie al fine della pianificazione
di protezione civile, delle attivita' di allertamento e di intervento
di mitigazione del rischio.
  13.  Al  fine  di  favorire  l'immediata  ripresa  delle  attivita'
produttive  ed  economiche  danneggiate  dagli  eventi calamitosi, il
Commissario  delegato, nei limiti delle risorse assegnate, procede in
raccordo  e  con  le  modalita'  di  cui all'art. 2 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.
  14.  Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari
distrutte  o  gravemente  danneggiate,  ovvero  rese inagibili, ed il
ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei
limiti delle risorse assegnate, procede in raccordo ed ai sensi degli
articoli  3  e  4  dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16
gennaio 2009.
  15.  Per  le finalita' di cui ai commi 13 e 14 i soggetti attuatori
di cui al comma 3 si avvalgono dei Sindaci dei comuni interessati.
  16.  Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato  puo'  avvalersi  delle  informazioni  e servizi disponibili
presso   il   sistema  informativo  agricolo  nazionale  SIAN  ed  in
particolare   di  quelle  rese  disponibili  dall'AGEA  e  dal  Corpo
forestale dello Stato.