Art. 5.

  1.  Ai  primi  oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite
massimo  di  15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della
protezione  civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  Per  l'utilizzo  delle  risorse di cui al presente articolo, e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato.
  3.  Le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  sono autorizzati a
trasferire   al  Commissario  delegato  eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie  finalizzate  al superamento del contesto emergenziale in
argomento.