Art. 5. 1. Ai primi oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.