Art. 6.

  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato  d'emergenza,  il Commissario delegato predispone, entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente ordinanza, il cronoprogramma delle
attivita'  da  porre  in essere, articolato in relazione alle diverse
tipologie   d'azione,   cadenzato  per  trimestri  successivi  e  con
l'indicazione  della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla
scadenza  di  ciascun  trimestre, il Commissario delegato comunica al
Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato di avanzamento dei
programmi,   evidenziando  e  motivando  gli  eventuali  scostamenti,
nonche'  indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre
la   realizzazione   degli   interventi   ai   tempi   stabiliti  dal
cronoprogramma.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana,
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  istituisce  un  Comitato  per  il  rientro
nell'ordinario  con il compito di esaminare e valutare i documenti di
cui  al  comma  1  e  di proporre le iniziative ritenute utili per il
conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
  3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma
2  sono  stabilite  dal Capo del Dipartimento della protezione civile
utilizzando  personale  con  contratto di collaborazione coordinata e
continuativa,  sulla  base  di una scelta di carattere fiduciario, in
deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive  modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo
compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
  4.  Gli  oneri  derivanti dal presente articolo sono posti a carico
del Fondo per la protezione civile.