Art. 6. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, il cronoprogramma delle attivita' da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzato per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal cronoprogramma. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. 4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.