Art. 7.

  1.   I   rimborsi   dovuti  alle  organizzazioni  di  volontariato,
debitamente  autorizzate  dal Dipartimento della protezione civile ed
impiegate  in  occasione  degli  eventi in premessa, alla Croce Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti  sono  effettuati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese   effettivamente   sostenute  e  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente.