Art. 8.

  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi