Allegato A Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite. 1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicita' o televendita. 2. La potenza sonora (loudness) e' misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del programma e il livello di picco del segnale. 3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770. 4. Il valore di soglia del gating, tecnica utilizzata per «rimuovere» la parte del segnale inferiore ad una data soglia, e' fissato a 8 dB sotto la media di ciascun canale televisivo per un periodo uguale a 0.5 secondi 5. L'algoritmo prevede il confronto tra due distinte misurazioni rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo. 6. Nella misurazione di lungo periodo il livello ordinario dei programmi (A1) e' misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 7 giorni di programmazione per ciascun canale televisivo e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) e' misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unita' indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B1) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A1) con una soglia di tolleranza pari a 0.5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) rispetto al livello sonoro del programma (A1), e' effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 60 misure per B1). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) supera il livello sonoro medio del programma (A1), tenendo conto della soglia di tolleranza di 0,5 dB. 7. Nella misurazione di breve periodo il livello ordinario dei programmi (A2) e' misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 6 ore scelte nella programmazione non immediatamente precedente l'emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) e' misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unita' indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B2) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A2) con una soglia di tolleranza pari a 1,5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del programma (A2), e' effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30 misure per B2). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 10 % dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) supera il livello sonoro medio del programma (A2), tenendo conto della soglia di tolleranza di 1,5 dB. 8. L'infrazione al divieto di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP da pare dell'emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si intende accertata quando in almeno una delle due misurazioni elencate ai precedenti punti 6 e 7 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.