(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

   Parametri  tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro
dei messaggi pubblicitari e televendite.
   1.   Il   presente   allegato  fornisce  la  metodologia  adottata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento
oggettivo  della  differenza tra i livelli del segnale audio relativo
ai  programmi  televisivi  ed  il  livello  medio  del  segnale audio
relativo ad un campione di pubblicita' o televendita.
   2.   La   potenza   sonora   (loudness)  e'  misurata  secondo  la
Raccomandazione  ITU-R  BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura
del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del
programma e il livello di picco del segnale.
   3.  I  relativi  strumenti  di  misura  sono quelli definiti nella
Raccomandazione  ITU-R  BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per
gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.
   4.  Il  valore  di  soglia  del  gating,  tecnica  utilizzata  per
«rimuovere»  la  parte  del  segnale inferiore ad una data soglia, e'
fissato  a  8  dB  sotto la media di ciascun canale televisivo per un
periodo uguale a 0.5 secondi
   5.  L'algoritmo  prevede il confronto tra due distinte misurazioni
rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo.
   6.  Nella  misurazione  di  lungo periodo il livello ordinario dei
programmi   (A1)   e'   misurato  come  media  su  un  intervallo  di
osservazione  pari  a  7  giorni di programmazione per ciascun canale
televisivo   e   il  livello  del  messaggio  pubblicitario  o  della
televendita  (B1)  e'  misurato  su  un  intervallo  di  osservazione
riferito   a   ciascuna   unita'   indivisibile   (eg:  singolo  spot
pubblicitario,   singola  trasmissione  di  televendita)  con  gating
attivo.  Il  livello  di  emissione di ogni messaggio pubblicitario o
televendita  (B1)  deve essere non superiore al livello ordinario dei
programmi  (A1)  con  una  soglia  di  tolleranza  pari  a 0.5 dB. La
verifica   del   superamento   del   livello   sonoro  del  messaggio
pubblicitario o della televendita (B1) rispetto al livello sonoro del
programma  (A1),  e' effettuata sulla base di un numero significativo
di  rilevazioni  (almeno  60  misure per B1). Si ritiene accertato il
superamento  quando  in  almeno  il  5%  dei casi misurati il livello
sonoro  medio  del  messaggio  pubblicitario o della televendita (B1)
supera  il  livello  sonoro  medio  del programma (A1), tenendo conto
della soglia di tolleranza di 0,5 dB.
   7.  Nella  misurazione  di  breve periodo il livello ordinario dei
programmi   (A2)   e'   misurato  come  media  su  un  intervallo  di
osservazione   pari   a   6   ore  scelte  nella  programmazione  non
immediatamente  precedente l'emissione del messaggio pubblicitario in
esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del messaggio
pubblicitario  o  della televendita (B2) e' misurato su un intervallo
di  osservazione riferito a ciascuna unita' indivisibile (eg: singolo
spot  pubblicitario,  singola trasmissione di televendita) con gating
attivo.  Il  livello  di  emissione di ogni messaggio pubblicitario o
televendita  (B2)  deve essere non superiore al livello ordinario dei
programmi  (A2)  con  una  soglia  di  tolleranza  pari  a 1,5 dB. La
verifica   del   superamento   del   livello   sonoro  del  messaggio
pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del
programma  (A2),  e' effettuata sulla base di un numero significativo
di  rilevazioni  (almeno  30  misure per B2). Si ritiene accertato il
superamento  quando  in  almeno  il 10 % dei casi misurati il livello
sonoro  medio  del  messaggio  pubblicitario o della televendita (B2)
supera  il  livello  sonoro  medio  del programma (A2), tenendo conto
della soglia di tolleranza di 1,5 dB.
   8.  L'infrazione  al  divieto  di  cui  all'art. 1, comma 1, della
delibera  n  34/09/CSP  da  pare  dell'emittente  o  del fornitore di
contenuti  oggetto  della  verifica,  si  intende accertata quando in
almeno  una  delle due misurazioni elencate ai precedenti punti 6 e 7
si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.