Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce; b) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2009 Il Ministro: Sacconi