Art. 2.

  Il  suddetto  costo  del  lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
   a)  benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa usufruisce;
   b)   oneri   derivanti  da  specifici  adempimenti  connessi  alla
normativa  sulla  salute  e  sicurezza  nei luoghi di lavoro (decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 2009
                                                 Il Ministro: Sacconi