Art. 2.


  1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario
di  cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
a  favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
sulla  base  dei  dati  relativi  al  trasporto  pubblico  e a quelli
comunicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.