Art. 2. 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli comunicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.