Art. 3. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ciascuna Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico installati e la notifica di cui all'art. 1, comma 17 del medesimo decreto-legge. 2. All'installazione dei dispositivi di cui al comma precedente, deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato. 3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eroga il relativo finanziamento a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, in base al numero dei veicoli omologati ai sensi del precedente comma.