Art. 3.


  1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore dei
provvedimenti  previsti  all'art.  1,  comma  13 del decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  ciascuna  Regione  e le Province Autonome di
Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  Direzione  generale  per  la  ricerca
ambientale   e   lo   sviluppo,   il   numero   dei  dispositivi  per
l'abbattimento  delle  emissioni  di  particolato  dei gas di scarico
installati  e  la  notifica  di cui all'art. 1, comma 17 del medesimo
decreto-legge.
  2.  All'installazione  dei  dispositivi di cui al comma precedente,
deve  corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della
categoria  del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini
dell'inquinamento da massa di particolato.
  3.  Entro  i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio   e  del  mare  eroga  il  relativo
finanziamento  a  ciascuna  Regione  e Provincia Autonoma, in base al
numero dei veicoli omologati ai sensi del precedente comma.