Art. 2. Attuazione e monitoraggio dei progetti 1. All'attuazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, provvede il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Per quanto riguarda i progetti per i quali e' individuata un'amministrazione interessata, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie puo' stipulare convenzioni e/o accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le amministrazioni stesse, sulla base, ove esistenti, dei protocolli d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro competente. Le convenzioni o gli accordi determinano, tra l'altro, l'entita' del cofinanziamento eventualmente recato dalle amministrazioni interessate. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica altresi' la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con le decisioni assunte dal Comitato. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2008 Il Ministro : Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 254