Art. 2.


               Attuazione e monitoraggio dei progetti


  1. All'attuazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, provvede
il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie.  Per  quanto
riguarda  i  progetti  per  i quali e' individuata un'amministrazione
interessata,  il  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie puo'
stipulare convenzioni e/o accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto  1990,  n. 241, con le amministrazioni stesse, sulla base, ove
esistenti,  dei  protocolli  d'intesa tra il Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione  e  il  Ministro  competente.  Le
convenzioni  o  gli  accordi  determinano, tra l'altro, l'entita' del
cofinanziamento    eventualmente    recato    dalle   amministrazioni
interessate.
  2.  Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie verifica
altresi'  la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente
decreto  con  gli  indirizzi  strategici del Ministro per la pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e  con  le  decisioni  assunte dal
Comitato.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.

   Roma, 18 dicembre 2008

                                               Il Ministro : Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 1, foglio n. 254