IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 27 gennaio 2009; Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio Superiore di Sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare; Decreta: Art. 1. 1. La regione Puglia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Trialometani, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 80µg/l, fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l; 2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2009 ai territori interessati dal superamento del parametro di cui al comma precedente. 3. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana. 4. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione Puglia, al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno corredato dei costi e della copertura finanziaria. 5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.