IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste   le   motivate  richieste  della  regione  Puglia  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
completa  attuazione  ai  provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore
di Sanita' nella seduta del 27 gennaio 2009;
  Considerato  che,  nella medesima seduta, il Consiglio Superiore di
Sanita'  ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo
triennio  previsto  dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n.
31/2001   e  che  pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere
favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un
dossier  completo  ed  esaustivo  che  contenga tutte le informazioni
dettagliate  sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano
eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata   circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che  le
disciplinano,  qualsiasi  sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso
quello  per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove  occorra,  la  regione  o  provincia  autonoma  deve provvedere a
formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali
la deroga possa costituire un rischio particolare;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  1.  La  regione  Puglia  puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al
valore  di  parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2  febbraio  2001, n. 31, per il parametro Trialometani,
entro  il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 80µg/l, fermo restando
che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l;
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al  31  dicembre  2009  ai  territori interessati dal superamento del
parametro di cui al comma precedente.
  3.  E'  rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica, per quanto
concerne  le industrie alimentari presenti nel territorio interessato
dal  provvedimento  di  deroga,  degli  effetti  sui prodotti finali,
soprattutto  se  destinati  alla  distribuzione  oltre  i confini del
suddetto  territorio  e  la tempestiva comunicazione al Ministero del
lavoro,  della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli
effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
  4.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  regione  Puglia,  al  Ministero del lavoro, salute e politiche
sociali  ed  al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del
mare,  entro  e  non  oltre  il 30 giugno 2009, di una circostanziata
relazione  sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno
e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno
corredato dei costi e della copertura finanziaria.
  5.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2  febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione  del  predetto  parametro  e  deve  fornire consigli a
gruppi  specifici  di  popolazione per i quali potrebbe sussistere un
rischio particolare.
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.