Art. 3. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli artt. 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue: a. i motivi di deroga; b. il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga; c. l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d. un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli; e. una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f. la durata della deroga. 3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.