Art. 3.



  1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni  degli  artt. 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31.
  2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
   a. i motivi di deroga;
   b.  il parametro interessato, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;
   c.  l'area  geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno,
la  popolazione  interessata  e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
   d. un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario,
una maggiore frequenza dei controlli;
   e.   una   sintesi  del  piano  relativo  alla  necessaria  azione
correttiva,  compreso  un calendario dei lavori, una stima dei costi,
la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
   f. la durata della deroga.
  3.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento
sono  trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13,
comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.