Art. 14.
                   Ammissione ai benefici erariali

  1.  In applicazione del comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  affida  alla CDP S.p.A., tra le altre attivita' di gestione del
Fondo  Kyoto,  la  cura  della  fase  di raccolta e istruttoria delle
istanze  di  ammissione  ai  benefici erariali, fermo restando quanto
stabilito al precedente art. 4, comma 7 e 8.
  2. La procedura per l'ammissione ai benefici erariali, per ciascuna
misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi:
   a) domanda di ammissione;
   b)  istruttoria  preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le
tre   sub-fasi   di   cui  si  compone  l'istruttoria  devono  essere
considerate  separate,  distinte  e  consequenziali,  con valutazione
specifica  a  conclusione  di  ogni  singola  sub-fase;  la  suddetta
valutazione  si  concludera'  con  un'ammissione alla fase successiva
ovvero  con  una  non  ammissione e conseguente diniego del beneficio
erariale;
   c) concessione o diniego.
  3. La CDP Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle
domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in
maniera aggregata per ogni regione.