Art. 14. Ammissione ai benefici erariali 1. In applicazione del comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affida alla CDP S.p.A., tra le altre attivita' di gestione del Fondo Kyoto, la cura della fase di raccolta e istruttoria delle istanze di ammissione ai benefici erariali, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, comma 7 e 8. 2. La procedura per l'ammissione ai benefici erariali, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi: a) domanda di ammissione; b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a conclusione di ogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si concludera' con un'ammissione alla fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale; c) concessione o diniego. 3. La CDP Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni regione.