Art. 15. Modalita' di presentazione delle domande 1. L'ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione della domanda, redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente decreto, come riferito all'art. 27. Le domande di ammissione e la relativa documentazione, devono essere inoltrate alla CDP S.p.A., a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico su supporto digitale (CD, DVD). 2. Per le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, le domande di ammissione e la relativa documentazione, devono essere inoltrate ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7 a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico su supporto digitale (CD, DVD). Gli indirizzi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7 e i relativi moduli domanda sono riportati nella circolare, di cui all'art. 2 lettera s). 3. La domanda di ammissione deve essere presentata a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare, di cui all'art. 2, lettera s), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al centotrentacinquesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione. 4. La domanda di ammissione per i soggetti beneficiari di cui alle lettere i), j), k) e m) del precedente art. 2 e' corredata da una valutazione di affidabilita' economico-finanziaria del soggetto beneficiario e del progetto, effettuata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2, la domanda di ammissione e' corredata dalle attestazioni necessarie a verificare il rispetto dei presupposti legali all'indebitamento. 5. La domanda di ammissione e' inoltre corredata: a) (per tutti i soggetti di cui al precedente art. 2) dal cronoprogramma dell'intervento per il quale si richiede l'agevolazione (pianificazione sequenziale e temporale delle attivita'); b) (per i soggetti di cui alle lettere i), j), k) e m) del precedente art. 2) da una attestazione in ordine al rispetto di quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 6 (nuovi investimenti, la cui realizzazione non sia stata avviata in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto); c) (per i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2) da una dichiarazione in ordine al rispetto della vigente normativa in tema di copertura finanziaria delle spese di investimento. 6. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione richiesta, a pena di invalidita'. 7. A pena di inammissibilita', per uno stesso ciclo di programmazione, il soggetto beneficiario puo' presentare una sola domanda di agevolazione per misura e una sola domanda di agevolazione per «sistemi integrati». 8. La CDP S.p.A. registra in ordine cronologico le domande presentate.