Art. 15.
              Modalita' di presentazione delle domande

  1. L'ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della
presentazione  della  domanda, redatta, a pena di esclusione, secondo
lo schema allegato al presente decreto, come riferito all'art. 27. Le
domande  di  ammissione  e  la relativa documentazione, devono essere
inoltrate  alla  CDP S.p.A., a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico
su supporto digitale (CD, DVD).
  2.  Per  le  Regioni  e Province autonome che si sono avvalse della
facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, le
domande  di  ammissione  e  la relativa documentazione, devono essere
inoltrate  ai  soggetti  di  cui  all'art.  4,  comma 7 a mezzo plico
raccomandato con avviso di ricevimento, sia in duplice copia cartacea
che  in  formato  elettronico  su  supporto  digitale  (CD, DVD). Gli
indirizzi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7 e i relativi moduli
domanda sono riportati nella circolare, di cui all'art. 2 lettera s).
  3.  La domanda di ammissione deve essere presentata a decorrere dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione della
circolare,  di  cui  all'art. 2, lettera s), nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  e  fino  al centotrentacinquesimo giorno
dalla stessa data di pubblicazione.
  4.  La domanda di ammissione per i soggetti beneficiari di cui alle
lettere  i),  j),  k)  e m) del precedente art. 2 e' corredata da una
valutazione   di  affidabilita'  economico-finanziaria  del  soggetto
beneficiario   e   del  progetto,  effettuata  da  uno  dei  soggetti
autorizzati  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i
soggetti  di cui alla lettera l) del precedente art. 2, la domanda di
ammissione e' corredata dalle attestazioni necessarie a verificare il
rispetto dei presupposti legali all'indebitamento.
  5. La domanda di ammissione e' inoltre corredata:
   a)  (per  tutti  i  soggetti  di  cui  al  precedente  art. 2) dal
cronoprogramma    dell'intervento    per   il   quale   si   richiede
l'agevolazione   (pianificazione   sequenziale   e   temporale  delle
attivita');
   b)  (per  i  soggetti  di  cui  alle  lettere  i), j), k) e m) del
precedente  art.  2)  da  una  attestazione  in ordine al rispetto di
quanto   previsto   dal   comma   1  del  precedente  art.  6  (nuovi
investimenti,  la  cui  realizzazione  non  sia stata avviata in data
precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto);
   c)  (per  i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2)
da una dichiarazione in ordine al rispetto della vigente normativa in
tema di copertura finanziaria delle spese di investimento.
  6.  Il  modulo  di domanda deve essere compilato in ogni sua parte,
debitamente   sottoscritto   ed   accompagnato  dalla  documentazione
richiesta, a pena di invalidita'.
  7.   A   pena   di   inammissibilita',  per  uno  stesso  ciclo  di
programmazione,  il  soggetto  beneficiario  puo' presentare una sola
domanda di agevolazione per misura e una sola domanda di agevolazione
per «sistemi integrati».
  8.  La  CDP  S.p.A.  registra  in  ordine  cronologico  le  domande
presentate.