Art. 4.
                     Ripartizione delle risorse

  1.  La  dotazione  del  Fondo  Kyoto e' utilizzata secondo cicli di
programmazione annuale.
  2.  Per  la  prima annualita', le risorse sono assegnate secondo il
seguente riparto per misura e territorio:
   a) «Misura microcogenerazione diffusa»: 25 milioni di euro, di cui
al   Nord  (Piemonte,  Liguria,  Valle  d'Aosta,  Lombardia,  Veneto,
Emilia-Romagna,  Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e
Bolzano)  il 40%, al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo)
il  25%  e  al  Sud  (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna) il 35%;
   b)  «Misura  rinnovabili»:  10  milioni di euro, di cui al Nord il
35%, al Centro il 25% e al Sud il 40%;
   c)  «Misura  motori  elettrici»:  15  milioni di euro per l'intero
territorio nazionale;
   d)  «Misura  usi  finali»:  130 milioni di euro, di cui al Nord il
40%, al Centro il 20% e al Sud il 40%;
   e)  «Misura  protossido  di azoto»: 5 milioni di euro per l'intero
territorio nazionale;
   f)  «Misura  ricerca»:  5  milioni di euro per l'intero territorio
nazionale;
   g) «Misura gestione forestale sostenibile»: 10 milioni di euro per
l'intero territorio nazionale.
  3.  Con  la  circolare di cui al punto s) del precedente art. 2, il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
comunica  la  ripartizione  tra  le  Regioni  delle risorse di cui al
precedente  comma 2 lettera a), b) e d), informandone preventivamente
la   Conferenza   Unificata.   La   ripartizione  tiene  conto  della
popolazione e dei consumi energetici regionali.
  4.  Qualora, per alcune misure di cui al precedente comma 2 lettera
a), b) e d), si dovesse verificare il mancato utilizzo delle risorse,
cosi'  come  ripartite  su  base regionale, con decreto del Ministero
dell'ambiente  della tutela del territorio e del mare di concerto con
il  Ministero dello sviluppo economico, queste possono essere, in via
prioritaria,  rimodulate,  nell'ambito  della stessa Regione, in base
alle richieste ritenute ammissibili o sulle eventuali altre misure.
  5.  Per  le successive annualita', nonche' per le ulteriori risorse
previste  alla  lettera  d),  dell'art.  3,  comma 1, con decreti del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare di
concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita la
Conferenza Unificata, e' definito, anche sulla base dei risultati del
monitoraggio dei precedenti cicli di programmazione, il riparto delle
risorse  di  cui  all'art.  3,  comma 1, lettere b) e c) del presente
decreto;  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  di concerto con il Ministero dello sviluppo economico puo'
riarticolare   la   destinazione  delle  risorse,  non  efficacemente
utilizzate,  nell'ambito  delle  misure  di cui al comma 2, anche nel
corso del medesimo ciclo di programmazione.
  6.  La  Convenzione  di  cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  definisce  le  attivita' di gestione a cui
saranno  destinate le maggiori risorse del suddetto Fondo rinvenienti
dall'applicazione  del  tasso di interesse di cui al comma 1111 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7.  Su  indicazione delle Regioni e delle Province autonome, la CDP
S.p.A.  puo'  avvalersi,  per  le sole misure indicate al comma 3 del
presente  articolo,  degli  enti di sviluppo regionali competenti per
materia, ovvero delle societa' finanziarie regionali per le attivita'
scaturenti  e  conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 21 del
presente  decreto.  Con  tali  enti  la  CDP  S.p.A. stipula autonome
convenzioni.
  8. In sede di prima applicazione, entro il termine perentorio di 30
giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto, le Regioni e le
Province autonome comunicano al Ministero ed alla CDP S.p.A. l'elenco
degli  enti  di sviluppo regionale ovvero delle finanziarie regionali
appositamente  delegati  allo  svolgimento  delle attivita' di cui al
precedente comma 7, trascorso il quale le attivita' sono svolte dalla
CDP S.p.A.
  9.  Agli  oneri  derivanti  dall'esercizio della facolta' di cui al
precedente  comma  7  provvedono  le  Regioni e Province autonome con
proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.