Art. 4. Ripartizione delle risorse 1. La dotazione del Fondo Kyoto e' utilizzata secondo cicli di programmazione annuale. 2. Per la prima annualita', le risorse sono assegnate secondo il seguente riparto per misura e territorio: a) «Misura microcogenerazione diffusa»: 25 milioni di euro, di cui al Nord (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano) il 40%, al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) il 25% e al Sud (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 35%; b) «Misura rinnovabili»: 10 milioni di euro, di cui al Nord il 35%, al Centro il 25% e al Sud il 40%; c) «Misura motori elettrici»: 15 milioni di euro per l'intero territorio nazionale; d) «Misura usi finali»: 130 milioni di euro, di cui al Nord il 40%, al Centro il 20% e al Sud il 40%; e) «Misura protossido di azoto»: 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale; f) «Misura ricerca»: 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale; g) «Misura gestione forestale sostenibile»: 10 milioni di euro per l'intero territorio nazionale. 3. Con la circolare di cui al punto s) del precedente art. 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui al precedente comma 2 lettera a), b) e d), informandone preventivamente la Conferenza Unificata. La ripartizione tiene conto della popolazione e dei consumi energetici regionali. 4. Qualora, per alcune misure di cui al precedente comma 2 lettera a), b) e d), si dovesse verificare il mancato utilizzo delle risorse, cosi' come ripartite su base regionale, con decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, queste possono essere, in via prioritaria, rimodulate, nell'ambito della stessa Regione, in base alle richieste ritenute ammissibili o sulle eventuali altre misure. 5. Per le successive annualita', nonche' per le ulteriori risorse previste alla lettera d), dell'art. 3, comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, e' definito, anche sulla base dei risultati del monitoraggio dei precedenti cicli di programmazione, il riparto delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico puo' riarticolare la destinazione delle risorse, non efficacemente utilizzate, nell'ambito delle misure di cui al comma 2, anche nel corso del medesimo ciclo di programmazione. 6. La Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce le attivita' di gestione a cui saranno destinate le maggiori risorse del suddetto Fondo rinvenienti dall'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Su indicazione delle Regioni e delle Province autonome, la CDP S.p.A. puo' avvalersi, per le sole misure indicate al comma 3 del presente articolo, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle societa' finanziarie regionali per le attivita' scaturenti e conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 21 del presente decreto. Con tali enti la CDP S.p.A. stipula autonome convenzioni. 8. In sede di prima applicazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero ed alla CDP S.p.A. l'elenco degli enti di sviluppo regionale ovvero delle finanziarie regionali appositamente delegati allo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 7, trascorso il quale le attivita' sono svolte dalla CDP S.p.A. 9. Agli oneri derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al precedente comma 7 provvedono le Regioni e Province autonome con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.