Art. 8. Costi unitari massimi ammissibili 1. Fatta eccezione per la «Misura ricerca», la «Misura Usi finali», la «Misura protossido di azoto» e la «Misura gestione forestale sostenibile», i costi unitari massimi ammissibili, relativi alla somma delle voci di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 7, comma 1, sono definiti, per taglia e tecnologia, nella tabella denominata «Costi unitari massimi ammissibili» allegata al presente decreto, come riferito all'art. 27. 2. I costi unitari massimi ammissibili di cui al precedente comma devono essere considerati come valori limite ai fini della determinazione del massimale di finanziamento agevolato di cui all'art. 10. 3. I costi unitari massimi ammissibili definiti nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, ove le condizioni di mercato lo richiedessero, possono essere modificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza Unificata.