Art. 8.
                  Costi unitari massimi ammissibili

  1. Fatta eccezione per la «Misura ricerca», la «Misura Usi finali»,
la  «Misura  protossido  di  azoto»  e  la «Misura gestione forestale
sostenibile»,  i  costi  unitari  massimi  ammissibili, relativi alla
somma  delle  voci di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art.  7,  comma  1,  sono  definiti,  per  taglia e tecnologia, nella
tabella  denominata  «Costi  unitari massimi ammissibili» allegata al
presente decreto, come riferito all'art. 27.
  2.  I  costi unitari massimi ammissibili di cui al precedente comma
devono   essere   considerati   come  valori  limite  ai  fini  della
determinazione  del  massimale  di  finanziamento  agevolato  di  cui
all'art. 10.
  3.  I  costi  unitari massimi ammissibili definiti nella tabella di
cui al comma 1 del presente articolo, ove le condizioni di mercato lo
richiedessero,  possono  essere  modificati con decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare di concerto
con  il  Ministero  dello  sviluppo economico e sentita la Conferenza
Unificata.