Art. 10. 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio culturale, nonche' ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le attivita' progettuali propedeutiche ai lavori di recupero. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilita' speciale aperta presso il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. II Ministero e' autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21. 3. Il Ministero e' autorizzato ad impiegare dette risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali e del medesimo Dipartimento.