Art. 10.



  1.  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
a  ricevere  risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da
destinare  agli  interventi  urgenti  volti ad assicurare la messa in
sicurezza  e  l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal
sisma,   ad  evitare  situazioni  di  maggiori  danni  al  patrimonio
culturale,  nonche'  ad  eliminare  situazioni di pericolo esistente,
comprese   le   attivita'  progettuali  propedeutiche  ai  lavori  di
recupero.   Le   suddette  somme,  ivi  comprese  quelle  provenienti
dall'estero,   affluiscono   direttamente  ad  apposita  contabilita'
speciale  aperta  presso il Segretariato generale del Ministero per i
beni  e le attivita' culturali. II Ministero e' autorizzato ad aprire
un  conto  corrente  bancario  o  postale ove far affluire contributi
finalizzati  al  restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2.  Si applica l'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2004, n.
315,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n.
21.
  3.   Il   Ministero  e'  autorizzato  ad  impiegare  dette  risorse
utilizzando  procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di
cui  all'articolo  3  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 aprile 2009, n. 3753.
  4.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1, il
Ministero,  d'intesa  con il Dipartimento della Protezione Civile, si
avvale  delle  soprintendenze  competenti  per territorio, di tecnici
indicati   dalla   regione   e  dagli  enti  locali  e  del  medesimo
Dipartimento.