Art. 11.



  1.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei Sindaci, e'
autorizzato  ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui abitazione
principale,   abituale   e   continuativa  sita  nei  comuni  di  cui
all'articolo  1  sia  stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia
stata  sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti delle competenti
autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui
in  premessa,  un  contributo  per l'autonoma sistemazione fino ad un
massimo  di  400,00  euro  mensili, e, comunque, nel limite di 100,00
euro   per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  abitualmente  e
stabilmente  residente  nell'abitazione;  ove  si tratti di un nucleo
familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e'
stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti
persone  di  eta'  superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero
disabili  con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e'
concesso  un  contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno
dei soggetti sopra indicati.
  2.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei Sindaci, e'
autorizzato,  laddove  non  e'  possibile l'autonoma sistemazione dei
nuclei  familiari,  a disporre per il reperimento di una sistemazione
alloggiativa alternativa.
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla  data  di  sgombero  dell'immobile  e fino al 31 dicembre 2009,
salvo  che  non  si  siano  realizzate  le  condizioni per il rientro
nell'abitazione ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente
carattere di stabilita'.