Art. 11. 1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sita nei comuni di cui all'articolo 1 sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato, laddove non e' possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.