Art. 13.



  1.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che
consentano   di  recuperare  il  mancato  svolgimento  dell'attivita'
didattica  a  causa  dell'inagibilita'  o  dell'indisponibilita'  dei
locali  scolastici,  quali  l'adattamento del calendario scolastico e
delle  iscrizioni,  la flessibilita' dell'orario e della durata delle
lezioni, la definizione dell'organico d'istituto anche in deroga alle
disposizioni vigenti e fermi gli attuali contingenti, l'articolazione
e  la  composizione delle classi o sezioni, il trasferimento in corso
d'anno degli alunni nelle sedi di provvisoria dimora, le modalita' di
svolgimento  degli  esami  di  Stato e di utilizzazione del personale
scolastico  ed ATA, nonche' l'attivazione di insegnamenti integrativi
ed  aggiuntivi  anche nei mesi estivi. L'anno scolastico 2008/2009 e'
comunque valido sulla base delle attivita' effettivamente svolte e da
svolgersi,  ancorche' di durata complessivamente inferiore a duecento
giorni.
  2.  Tutti  i  termini  in  materia  di istruzione universitaria che
interessano  l'Universita'  degli  studi  dell'Aquila  e  che abbiano
scadenza  nel  periodo  6 aprile 2009-31 maggio 2009 sono sospesi per
tre mesi.