Art. 13. 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attivita' didattica a causa dell'inagibilita' o dell'indisponibilita' dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico e delle iscrizioni, la flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, la definizione dell'organico d'istituto anche in deroga alle disposizioni vigenti e fermi gli attuali contingenti, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, il trasferimento in corso d'anno degli alunni nelle sedi di provvisoria dimora, le modalita' di svolgimento degli esami di Stato e di utilizzazione del personale scolastico ed ATA, nonche' l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. L'anno scolastico 2008/2009 e' comunque valido sulla base delle attivita' effettivamente svolte e da svolgersi, ancorche' di durata complessivamente inferiore a duecento giorni. 2. Tutti i termini in materia di istruzione universitaria che interessano l'Universita' degli studi dell'Aquila e che abbiano scadenza nel periodo 6 aprile 2009-31 maggio 2009 sono sospesi per tre mesi.