Art. 15.



  1.  Agli  oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai
singoli  articoli,  si  provvede  a valere sul Fondo della protezione
civile  utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare
l'emergenza  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del 6  aprile  2009. Le predette risorse sono trasferite su
apposita   contabilita'  speciale  con  intestazione  al  Commissario
delegato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi