Art. 2.



  1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore
agricolo,  operanti  alla  data dell'evento sismico nei comuni di cui
all'articolo  1  e'  concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione
del  versamento  dei  contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni e le
malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti,   nonche'  di  quelli  con  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa.
  2.  Gli  Enti previdenziali ed assistenziali gestori delle forme di
previdenza  ed assistenza obbligatoria sono autorizzati ad anticipare
il pagamento della rata dei trattamenti pensionistici e assistenziali
di  competenza  del  mese  di  maggio  2009 entro il corrente mese di
aprile   in   favore   dei  soggetti  residenti  nei  comuni  di  cui
all'articolo 1.
  3.  I  trattamenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del
decreto  legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  sono erogati dall'INPS agli aventi
diritto,  che  svolgono  la  propria  prestazione  nei  comuni di cui
all'articolo  1  secondo  le procedure definite in sede di Conferenza
dei  servizi  tra  i  soggetti pubblici interessati, su richiesta del
datore  di  lavoro  o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, dai
lavoratori interessati.
  4.  Per  i  lavoratori  residenti  nei comuni di cui all'articolo 1
l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui
all'articolo  1,  comma  25,  della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e'
prorogata   per   un  mese  con  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa.