Art. 3. 1. In deroga alla normativa vigente e fino al 31 maggio 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, i farmacisti pubblici e privati possono consegnare anche dietro presentazione di ricetta medica semplice i medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, laddove previsto dalle normative vigenti, disciplinati dagli articoli 88, comma 2 e 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, necessari per la prosecuzione del trattamento di patologie acute e croniche in atto al momento dell'evento sismico. 2. Non si applica il comma 1 ai medicinali inseriti nelle tabelle IIA IIB IIC delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 3. Nei comuni di cui all'articolo 1 viene revocato il piano straordinario di verifica delle invalidita' civili di cui all'articolo 80 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.