Art. 3.



  1.  In  deroga alla normativa vigente e fino al 31 maggio 2009, nei
comuni di cui all'articolo 1, i farmacisti pubblici e privati possono
consegnare  anche  dietro  presentazione di ricetta medica semplice i
medicinali,  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  laddove
previsto  dalle  normative  vigenti,  disciplinati dagli articoli 88,
comma  2  e  89  del  decreto  legislativo  24  aprile 2006, n. 219 e
successive   modificazioni,   necessari   per   la  prosecuzione  del
trattamento  di  patologie  acute  e  croniche  in  atto  al  momento
dell'evento sismico.
  2.  Non  si applica il comma 1 ai medicinali inseriti nelle tabelle
IIA  IIB  IIC  delle  sostanze  stupefacenti, allegate al testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di   tossicodipendenza   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  3.  Nei  comuni  di  cui  all'articolo  1  viene  revocato il piano
straordinario   di   verifica   delle   invalidita'   civili  di  cui
all'articolo  80 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.