Art. 4. 1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 maggio 2009 le reti in scadenza entro la predetta data. 2. Per le banche insediate nel territorio della regione Abruzzo ovvero per le dipendenze di banche presenti nel medesimo territorio sono prorogati fino alla data del 15 luglio 2009 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2009 ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.