Art. 4.



  1.  In  ragione  del  grave disagio socio economico derivante dagli
eventi  sismici  che  hanno  colpito  i soggetti residenti nei comuni
indicati  all'articolo  1,  detti eventi costituiscono causa di forza
maggiore   a  tutti  gli  effetti  contrattuali,  in  relazione  alla
possibilita'  di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione
con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili
eventi  di  forza  maggiore verificatisi nella medesima provincia. In
ogni  caso  rimangono  sospese  fino  al  31  maggio  2009 le reti in
scadenza entro la predetta data.
  2.  Per  le  banche  insediate nel territorio della regione Abruzzo
ovvero  per  le dipendenze di banche presenti nel medesimo territorio
sono  prorogati  fino alla data del 15 luglio 2009 i termini riferiti
ai  rapporti  interbancari  scadenti  nel  periodo  compreso fra il 6
aprile  2009  e  il  30  giugno  2009  ancorche'  relativi ad atti od
operazioni da compiersi su altra piazza.