Art. 6.



  1.  Il  Commissario  delegato,  anche per il tramite delle regioni,
provvede  ad  effettuare  i  rimborsi  dovuti  alle organizzazioni di
volontariato,   debitamente   autorizzate   dal   Dipartimento  della
protezione  civile,  impiegate in occasione degli eventi in premessa,
nonche'  al  rimborso  degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei
volontari. Il rimborso e' effettuato anche ai sensi degli articoli 9,
10  e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n.  194,  sulla  base  di  un  riscontro  delle  spese effettivamente
sostenute.
  2.  Il  Commissario  delegato provvede, altresi', anche avvalendosi
delle  regioni  interessate,  ad  effettuare i rimborsi dei volontari
inseriti nelle colonne mobili.