Art. 7.



  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
stipulare  polizze  assicurative  a  garanzia  di  eventuali danni in
favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi
professionali,   che   svolgono  operazioni  tecnico-scientifiche  in
osservanza  di  quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attivita' di
protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.
  2.  Ai  predetti  professionisti  e' riconosciuto il rimborso delle
spese  sostenute  per  vitto  e alloggio, debitamente documentate, in
misura  corrispondente  al  trattamento  di  missione  del  personale
statale appartenente all'area C dei comparto Ministeri.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano in favore dei
professionisti  impiegati,  anche  per  il tramite di ordini, albi ed
associazioni  di  categoria,  per  il  superamento dell'emergenza ivi
compresi  quelli  dipendenti  dalle  regioni  e  dagli  altri  enti e
amministrazioni pubbliche.
  4.  II  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
stipulare  convenzioni con Universita', Enti o Istituti specializzati
per  l'avvio  di  collaborazioni  finalizzate  a  fornire  assistenza
psico-sociologica  sul  territorio  alle  popolazioni  colpite  dagli
eventi di cui alla presente ordinanza.