Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi professionali, che svolgono operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attivita' di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali. 2. Ai predetti professionisti e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C dei comparto Ministeri. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in favore dei professionisti impiegati, anche per il tramite di ordini, albi ed associazioni di categoria, per il superamento dell'emergenza ivi compresi quelli dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche. 4. II Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare convenzioni con Universita', Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.