Art. 8.



  1. All'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6
aprile 2009 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. Per le
finalita'  di  cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad aprire,
in  via di somma urgenza, uno o piu' conti correnti bancari o postali
fruttiferi alle migliori condizioni. Con successivo provvedimento del
Commissario  delegato  sono  disciplinate  le  modalita' di gestione,
anche  in  forma  diretta, delle risorse che affluiscono sui predetti
conti  correnti  bancari  e  degli interessi maturati, assicurando il
piu'  rigoroso  rispetto  di  criteri  di  efficienza,  trasparenza e
correttezza amministrativa. Il Commissario delegato dispone, d'intesa
con  le  Forze  dell'ordine,  specifiche azioni di monitoraggio sulle
modalita' di raccolta delle donazioni.».
  2.  Al  fine  di  garantire un'efficace supervisione dell'azione di
gestione  da  parte  del  Dipartimento  della protezione civile delle
risorse  di cui all'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n.
3753 del 6 aprile 2009, e' istituito un Comitato di garanti, nominato
con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
composto  da  cinque  componenti  scelti  tra persone di riconosciuta
competenza   e   professionalita'   e   di  indiscussa  moralita'  ed
indipendenza.
  3.  Fermi  restando  i controlli previsti dall'ordinamento vigente,
per  una  specifica  azione  di controllo di gestione nel corso delle
attivita'  dipartimentali,  con  apposito  provvedimento del Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  altresi'  costituita una
Commissione   di  garanzia  per  il  tempestivo  controllo  legale  e
contabile  delle  azioni  poste  in  essere  dal  Dipartimento  della
protezione  civile, composta da un Magistrato contabile, con funzioni
di  Presidente,  e  da  due esperti di riconosciuta professionalita',
anche estranei alla Pubblica Amministrazione.