Art. 9.



  1.  Per  i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti
nei  comuni  colpiti  dal sisma individuati dalla presente ordinanza,
sono sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la
fornitura  di  energia  elettrica e di gas emesse o da emettere nello
stesso periodo.
  2.  Scaduto il termine di cui al precedente comma 1, con successivo
provvedimento   adottato   dal  Commissario  delegato  all'emergenza,
acquisita  l'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
potranno  essere  stabilite ulteriori sospensioni dei pagamenti per i
soggetti  che a quella data risultano destinatari di provvedimenti di
sgombero.