Art. 9. 1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati dalla presente ordinanza, sono sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse o da emettere nello stesso periodo. 2. Scaduto il termine di cui al precedente comma 1, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato all'emergenza, acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, potranno essere stabilite ulteriori sospensioni dei pagamenti per i soggetti che a quella data risultano destinatari di provvedimenti di sgombero.