Art. 12. Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. L'Autorita', ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2009.