Art. 12.

        Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti
                          a titolo gratuito


  1.  L'Autorita',  ove  non  diversamente  regolamentato, approva la
proposta  del  competente  Comitato regionale per le comunicazioni o,
ove   non   costituito,   del   Comitato   regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi,  ai fini della fissazione del numero complessivo dei
messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti,  in  relazione  alle  risorse  disponibili  previste dal
decreto  del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma
stanziata per l'anno 2009.