Art. 2.

                          Soggetti politici


  1.  Ai  fini  del successivo capo I, in applicazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313, si intendono per soggetti politici:
   I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
    a) le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno
due  rappresentanti  italiani al Parlamento europeo; nonche' le forze
politiche  cui  dichiari  di  appartenere  almeno  un  rappresentante
italiano  al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano
partecipato  con  proprio  simbolo  a  elezioni  per  il  rinnovo del
Parlamento  nazionale.  La dichiarazione di appartenenza da parte dei
rappresentanti  italiani  al Parlamento europeo deve essere trasmessa
all'Autorita'  entro  il  quinto giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti
italiani  al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza
a piu' di una forza politica;
    b)  le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),
che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
    c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e
b),  che  hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante
nel  Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una
delle  minoranze  linguistiche  indicate  dall'art.  2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482;
    d)  il  Gruppo  misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto
del  Senato  della  Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa
fra   loro,   secondo   criteri   che  contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita'  con  quelle  di pariteticita', le forze politiche
diverse  da  quelle  di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in
volta rappresenteranno i due Gruppi.
   II)  Nel  periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale  si
intendono per soggetti politici:
    a)  le  liste  di candidati presentate con il medesimo simbolo in
tanti  ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale
degli elettori;
    b)  le  liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.