Art. 2. Soggetti politici 1. Ai fini del successivo capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici: I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonche' le forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all'Autorita' entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi. II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si intendono per soggetti politici: a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.