Art. 26.

                      Procedimenti sanzionatori


  1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n.  28  e  del  codice  di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono  perseguite  d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei
provvedimenti   previsti  degli  articoli  10  e  11-quinquies  della
medesima  legge.  Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque
denunciare  tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio di dieci
giorni dal fatto.
  2.  Il  Consiglio  nazionale  degli  utenti presso l'Autorita' puo'
denunciare  comportamenti  in violazione delle disposizioni di cui al
capo   II   della   22   febbraio   2000,   n.   28,  del  codice  di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.
  3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax,  all'Autorita',  all'emittente  privata o all'editore presso
cui  e'  avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per
le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora
costituito,  al  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo  della  Guardia  di  finanza nella cui competenza territoriale
rientra  il  domicilio  dell'emittente  o  dell'editore.  Il predetto
Gruppo   della   Guardia   di   finanza   provvede  al  ritiro  delle
registrazioni  interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
  4.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta   in   maniera   leggibile   e   va  accompagnata  dalla
documentazione  comprovante  l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
  5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni
segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della
trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
  6.  Qualora  la  denuncia  non  contenga  gli elementi previsti dai
precedenti  commi  4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio  avvia  l'istruttoria,  dando,  comunque,  precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
  7.  L'Autorita'  provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui  al  comma  1  riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed
editori  di  giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che
si  avvalgono,  a  tale  fine,  del  Nucleo speciale della Guardia di
finanza   istituito   presso  l'Autorita'  stessa.  Adotta  i  propri
provvedimenti  entro  le  quarantotto ore successive all'accertamento
della   violazione   o   alla   denuncia,   fatta   salva   l'ipotesi
dell'adeguamento  spontaneo  agli  obblighi  di  legge da parte delle
emittenti  televisive  e  degli  editori, con contestuale informativa
all'Autorita'.
  8.   I   procedimenti   riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali  per  le  comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non si siano
ancora   costituiti,   dai   Comitati   regionali   per   i   servizi
radiotelevisivi,  che  formulano  le  relative proposte all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10.
  9.  Il  Gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti
radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle
registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del
competente  Comitato  di  cui  al  comma 8, dandone immediato avviso,
anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.
  10.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  8 procede ad una istruttoria
sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso Comitato
trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il  competente  Gruppo  della  Guardia di finanza, all'Autorita', che
provvede,  in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita' procedimentali
previste  dalla  legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore  successive  all'accertamento  della  violazione o alla denuncia,
decorrenti  dal  deposito  degli  stessi  atti  e supporti presso gli
uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti
di interesse dell'Autorita' medesima.
  11.   In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8  segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi  rilevanti  o  ripetuti  di  mancata attuazione della vigente
normativa.
  12.  Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano,   a   richiesta,   con   i  Comitati  regionali  per  le
comunicazioni,  o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
  13.  Le  emittenti  radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate dal presente
provvedimento,  adeguando  la  propria  attivita' di programmazione e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti,
  14.  L'Autorita'  verifica  il rispetto dei propri provvedimenti ai
fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n.  249  e  a  norma  dell'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi  radiotelevisivi  anche  per  le finalita' di cui all'art. 1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  15.  Nell'ipotesi  in  cui il provvedimento dell'Autorita' contenga
una  misura  ripristinatoria  della  parita'  di  accesso ai mezzi di
informazione,  come  individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  le  emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa
sono  tenuti  ad  adempiere  nel termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento  medesimo  e,  comunque,  nella  prima  trasmissione  o
pubblicazione utile.
  16.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515  per  le  violazioni delle
disposizioni  della  legge  medesima, non abrogate dall'art. 13 della
legge  22  febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni
dettate  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono
evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita'.
  17.  L'Autorita',  nell'ipotesi  di  accertamento  delle violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge  31  luglio  1997,  n.  249,  relative  allo  svolgimento delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di  imprese  che  agiscono  nei  settori  del sistema integrato delle
comunicazioni  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera l) del decreto
legislativo  31  luglio  2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di
cariche  di  governo  e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della
legge  20  luglio  2004,  n.  215, ovvero sottoposte al controllo dei
medesimi,  procede  all'esercizio della competenza attribuitale dalla
legge  20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti
di interesse.
  Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  ed  e'  resa disponibile nel sito web
della stessa Autorita': http://www.agcom.it/.
   Napoli, 16 aprile 2009

                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Innocenzi Botti - Lauria