Art. 4.

           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito


  1.  Nel  periodo  compreso  tra  la  data  di  presentazione  delle
candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le
emittenti   radiofoniche   e  televisive  nazionali  private  possono
trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
  2.  Gli  spazi  per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con
criterio paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. II),
lettere a) e b).
  3.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  3,  comma 1, osservano le
seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati
dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
   a)  il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto dal comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;
   b)  i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
   c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere
interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e
sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro
contenitori  per  ogni  giornata  di  programmazione.  I contenitori,
ciascuno  comprensivo  di almeno tre messaggi, sono collocati uno per
ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,  progressivamente a partire
dalla  prima:  prima  fascia  18,00  -  19,59; seconda fascia 14,00 -
15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;
   d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
   e)  ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso  una sola volta in
ciascun contenitore;
   f)  nessun  soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
   g)  ogni  messaggio  reca  la dicitura «messaggio autogestito» con
l'indicazione del soggetto politico committente.