Art. 10.


           Modifica all'articolo 342-ter del codice civile


  1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 342-ter
          del codice civile come modificato dalla presente legge:
             «3.  Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui
          ai  precedenti  commi,  stabilisce la durata dell'ordine di
          protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
          dello  stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno e
          puo'  essere  prorogata,  su  istanza di parte, soltanto se
          ricorrano   gravi   motivi   per   il   tempo  strettamente
          necessario».